Superbonus 90% per Edifici Collabenti purchè diventino abitazione principale

giovedì 13 luglio 2023 Nessun commento
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Superbonus 90% per Edifici Collabenti purchè diventino abitazione principale

Il Fisco: l’unità immobiliare non adibita ad abitazione principale può essere recuperata tramite Superbonus a condizione che lo diventi a fine lavori
Entrando nel vivo della risposta, le Entrate premettono che l’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 3) del decreto Aiuti-quater ha modificato il comma 8bis dell’art. 119 del decreto Rilancio, introducendo il terzo periodo, ai sensi del quale per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa, arti e professioni, il Superbonus spetta nella misura del 90% delle spese sostenute entro il 31
dicembre 2023, a condizione che il contribuente:
sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare,
che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale,
che il contribuente abbia un ”reddito di riferimento”, determinato ai sensi del comma 8bis.1 del medesimo art. 119, non superiore a 15.000 euro.
La circolare n. 13/E del 2023 precisa, tra l’altro, che per interventi avviati dal 1° gennaio 2023 devono intendersi, in linea generale, gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) sia stata presentata a decorrere dalla predetta data e la cui data di inizio lavori, indicata nella medesima CILA, sia successiva al 31 dicembre 2022. Possono rientrare, inoltre, nella nuova disciplina anche gli interventi per i quali la presentazione della CILA sia antecedente al 1° gennaio 2023, purché il contribuente dimostri che i lavori abbiano avuto inizio a decorrere dall’anno 2023, circostanza che può essere documentata dalla data di inizio lavori indicata nella CILA o anche mediante un’attestazione resa dal direttore dei lavori secondo le modalità dell’autocertificazione rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del dpr n. 445 del 2000.
In merito al requisito della destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale, la citata circolare chiarisce che possa essere applicata la definizione del comma 3bis dell’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al dpr 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui:

Il medesimo documento di prassi ha, inoltre, chiarito che, qualora l’unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, il Superbonus spetta per le spese sostenute per i predetti interventi a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine degli stessi.
Ciò premesso, l’istante, potrà fruire del Superbonus nella misura del 90% delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, a condizione che l’immobile di proprietà oggetto degli interventi agevolabili sia adibito ad abitazione principale, nel senso sopra chiarito, al termine degli interventi medesimi.
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Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente.

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