CONCESSIONI BALNEARI E INDENNIZZO

sabato 25 febbraio 2023 Nessun commento
Inserito in: Demanio e Uso Civico
CONCESSIONI BALNEARI E INDENNIZZO

Alla luce della approvato emendamento del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2022, cosiddetta “Legge Concorrenza” tale proposta di modifica al disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, in materia di concessioni demaniali marittime. La proposta di modifica mira a migliorare la qualità dei servizi con conseguente beneficio per i consumatori, a valorizzare i beni demaniali e, al contempo, a dare una quasi certezza al settore balneare.

Il testo dell'emendamento approvato specifica che continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023 se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:

In coerenza con la normativa europea, per una più razionale e sostenibilità sull'utilizzo del suolo demaniale marittimo, il Governo Italiano è delegato ad adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore del Disegno di legge Concorrenza, i decreti legislativi aventi la finalità di aprire il settore degli operatori balneari alla concorrenza.

L'Italia è piena di affidamenti delle concessioni demaniali marittime, cosi come dall'ultima stima quinquennale (2016-2020) della Corte dei Conti si parla di circa 12.000 concessioni balneari attive con circa incassi di 100 milioni di Euro di media per lo Stato.

Ma la domanda che poniamo è questa, ci sarà un indennizzo, poi, per i concessionari uscenti?

Ad oggi non lo sappiamo ancora, la Legge Concorrenza parla di un indennizzo, ma non dice o perlomeno dice e non dice, quali sarebbero gli indennizzi da pagare e come quantificarli, e chi dovrebbe essere incaricato di stimare questi indennizzi, a favore dei concessionari uscenti.

Il Codice della Navigazione e precisamente l'Art. 49, non contempla un'indennità a favore dei concessionari nei casi di cessione del rapporto concessorio ai fini veramente remunerativi degli investimenti effettuati.

Nella norma del Codice della Navigazione non è previsto un indennizzo ai concessionari uscenti, per le opere non amovibili realizzate sul suolo ed aree del demaniale marittimo, 

Astrattamente, se si tratta solo di concessioni di beni, non impongono al concessionario di realizzare effettivamente delle opere, per cui l'operatore, tendenzialmente è libero di scegliere se è il caso di realizzarle, è chiaro che quasi tutti gli operatori  italiani, per restare attrattivi, ma anche competitivi sul mercato balneare, hanno realizzato e forse continueranno a realizzare strutture e manufatti, anche di notevole valore e dimensioni, l'investimento di realizzazione di tali opere trova o meglio trovava la giusta contropartita in che cosa? Ebbene, nella lunga durata del rapporto concessorio.

Io costruisco oggi perchè sono consapevole di ammortizzare l'investimento nel lungo periodo.

Nel Codice della Navigazione all'art. 49 (codice degli anni 40), prevede che al momento della cessazione del rapporto, per le opere non amovibili realizzate su aree demaniali, sono automaticamente devolute a titolo gratuito allo Stato, a meno che quest'ultimo non decida poi di ordinarne la demolizione allo stesso concessionario uscente.

L'acquisizione di tali opere al patrimonio dello Stato è a titolo gratuito e non a titolo oneroso, in altri termini, terminata la concessione, ciò che non può essere rimosso dal suolo viene acquisito di diritto al Patrimonio dello Stato, senza alcun riconoscimento economico in capo al concessionario uscente, cioè a quell'operatore che ha costruito e tenuto le opere.

Vedremo se l'Art. 49 del Codice della Navigazione verrà applicato anche alle concessioni in scadenza al 31/12/2023, questa è una norma ad oggi in vigore.

Che si colleghi in qualche modo alla Legge Concorrenza all'altro lato, dove bisognerebbe almeno trovare un raccordo con il Codice della Navigazione.

La Legge Concorrenza prevede un indennizzo ai concessionari uscenti, ma la stessa Legge Concorrenza non ha abrogato l'Art. 49 del Codice di Navigazione, questo deve essere chiaro, la Legge Concorrenza prevede che i decreti legislativi di riordino, nella disciplina della materia, saranno adottati anche in deroga al Codice della Navigazione.

Ad oggi, stiamo aspettando se l'art. 49 del Codice della Navigazione verrà riformato o abrogato.

Nella Legge Concorrenza si parla di criteri, cioè all'art. 4 comma 2, il Governo dovrà definire dei criteri uniformi, per la quantificazione degli indennizzi da riconoscere a tutela degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, dove il pagamento dovrà essere eseguito dal concessionario subentrante.

Da tenere presente anche i pronunciamenti della Corte di Giustizia dell'unione Europea.

E Pertanto ad oggi le opere non amovibili realizzate sul suolo demaniale sono da considerarsi di proprietà dello Stato e non del concessionario.

Inserito da: Orazio Giordano
Tags: demanio

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