IL DEMANIO DI CAPRI - PARTE PRIMA -

martedė 18 settembre 2018 Nessun commento
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IL DEMANIO DI CAPRI - PARTE PRIMA -

Inchiesta : Cime Tempestose - Anno 2005 - 

 

USI CIVICI DELLE TERRE ISOLA DI CAPRI

 

RELATORE ORAZIO GIORDANO

 

Premessa Generale 

 

A seguito della Delibera della G.M. n. 143 del 10.05.2005con la quale si dava mandato all’ufficio urbanistica di attivare le procedure di un accertamento generale di tutti i fondi comunali concessi a vario titolo a privati al fine di aggiornare i canoni enfiteutici non affrancati.

Pertanto, dopo aver eseguito tutti gli accertamenti, indagini ed ispezioni, e sopralluoghi sul territorio e studiato ogni altro documento probatorio, letto tutte le leggi in materia, e circolari ministeriali ecc.ecc., si è accertato quanto segue:

Per la complessità della materiadi cui trattasi è consigliabile fare molta attenzione e studio a tuttii capitoli compresi nella presente relazione, e da tutti i suoi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti relazioni tecniche denominate dal sottoscritto Inchiesta: “Cime Tempestose”.

 Studio e accertamento dei territori situati in località “Tiberio” corrispondenti al Foglio 3 delle mappe del Catasto Terreni delComune di Capri della Provincia di Napoli con una descrizione generale delle terre di detto Comune, ed un approfondimento minuzioso sui territori denominati “ D’Adelsward Jacques Conte di Fersen, (ora Comune di Capri) Fondo Konig(ora Eredi Sig.ri Campioni) e del Fondo Pignalosa (ora Sig.Pichler Francesco), “ il tutto anche al fine di conservarne la memoria storica andata perduta con il trascorrere dei tempi e delle Leggi.

A corredo della presente relazione preliminare sono state redatte altre tre Relazioni che vengono allegate anch’esse alla presente sotto il nome di :Relazione n. 2 Stato degli Occupatori delle Terre Demaniali del Comune di Capri dell’anno 1911”Relazione n. 3 Considerazioni Finali Generali i”Relazione n. 4“ Relazione conclusiva dettagliata dei fondi Fersen e Konig”; oltre agli allegati.

Da un esame minuzioso degli innumerevoli documenti conservati presso l’Archivio di Satato di Napoli e precisamente quelli riguardanti il Comune di Caprisotto il nome di “ Usi Civici serie III° - Busta 4 –5 –6 –7 – 8 – 10 e fascicoli corrispondenti della Regia Prefettura di Napoli, e presso l’Archivio Documentale di Capri “Ciccaglione”dell’Archivio Comunale di Capridell’Ufficio Tecnico, Ufficio Ragioneria (Ruolo dei Canoni Demaniali), Ufficio Protocollo, Ufficio dell’Anagrafe ricostruzione delle Discendenze, e dall’Archivio Centro Caprese Ignazio Cerio di CapriArchivio Storico di Castellammare di Stabia(Sottoprefettura di Napoli), ed il controllo degli atti pubblici ricercati presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli 3°, e all’Archivio Notarile di Napolidel Parco San Paolo, e della verifica dei censi presso la Parrocchia della Chiesa di Santo Stefano in piazzetta, e della cartografia attuale e antica e dai certificati storici catastali richiesti all’Ufficio del Territorio di Napoli, ed inoltre dalla consultazione di vari testi Bibliografici, Decreti Reali e loro Istruzioni, Leggi in materia di Enfiteusi ed Affrancazione dei canoni, Demanio dello Stato, Demanio Militare, Demanio Comunale “usi civici”, Circolari Ministeriali e dell’Avvocatura dello Stato e varie Sentenze ecc., nonché lo studio di diversi contenziosi legali in materia di occupazione di terreni demaniale che il Comune di Capri ha affrontato contro gli usurpatori di terre demaniali ed usi civici negli anni 1910 – 1938. (Per mancanza di tempo non mi è stato possibile accedere all’Archivio di Stato di Roma e alla Corte dei Conti, pure perché nel mese d’ Agosto erano chiusi al pubblico).

Data la mole dei documenti trascritti di proprio pugno, mi limiterò a relazionare solo gli aspetti più importanti

Per meglio spiegare il risultato dell’accertamento non posso fare a meno di esporre alcuni argomenti anche se potrebbero risultare noiosi, ma vi posso assicurare che qualsiasi argomento descritto nella presente relazione è indispensabile per comprendere tutta la situazione patrimoniale della località anzi detta del Comune di Capri.

Nel rilevare i dati dall’ufficio di Ragioneria del comune di Capri mi sono accorto subito che i libri contabili dei Canoni DemanialiComunali aggiornati fino all’anno 1936 -1941 riguardavano appunto “canoni demaniali” di natura enfiteutica, per questo motivo ho dovuto per forza di cose perdere altro tempo nel ricercare i demani delle terre del Comune di Capri.

 

PARTE PRIMA

Dell’Enfiteusi

CAPITOLO I

 

  1. Cos’è l’ Enfiteusi.

L’enfiteusi è un contratto in virtù del quale si cede ad altri il dominio utile (actio utilis) di un fondo in perpetuità, o per un tempo molto lungo, o temporaneo (non meno di vent’anni), mediante il pagamento di un annuo contributo in denaro o in derrate detto livelloo laudemio (canone enfiteutico) in ricognizione del dominio diretto (actio directa) ovvero della nuda proprietà.Istituto di diritto romano, fu molto in uso in Italia nei secoli XIV e XV con lo scopo principale di migliorare i terreni incolti o poco produttivi. Chi concede il fondo in enfiteusi si dice concedente o direttorio, chi lo riceve viene detto enfiteuta o utilista. La Legge 22/07/1966, n.ro 607 e la Legge 18/12/1970 n.ro 1138 disciplinano la materia rendendo più agevole il raggiungimento dei due diritti: dominio diretto e dominio utile, attraversol’affrancazione rappresenta la possibilità dell’enfiteuta di diventare proprietario del fondo pagando al nudo proprietario una somma detto prezzo d’affrancazione.

- Note riportate sotto i certificati catastali

Il Livello è un antichissimo contratto agrario che legava i contraenti per almeno tre generazioni. Con il trascorrere del tempo e il susseguirsi delle leggi si è confuso con l’enfiteusi, sicchè negli antichi rapporti di locazione aventi le stesse caratteristiche di quest’ultima, il livellario assume la veste giuridica dell’enfiteuta (cioè del conduttore del fondo) e il livello va inteso come canone.

Tuttavia entrambi i contratti sono attualmente in disuso, e non più stipulabili in base alla L. 22 luglio 1966, n. 607.

L’intestazione catastale “Livellari” riportata sotto i certificati catastali (Vedi Visura storica degli immobili allegati alla presente relazione) indica che su questi terreni vi è un diritto, inteso però come canone da pagare, ma non fornisce la prova certa di diritti di proprietà e possessi legittimi, questi ultimi vanno ricercati attraverso la forma scritta, absubstantiam (contratti notarili registrati e trascritti) degli individui che trovasi inseriti sotto i detti certificati catastali. Così se il canone è stabilito in una somma fissa di denaro o di una quantità determinata di derrate, il nome dell’enfiteuta (livellario secondo la vecchia denominazione) precede quello del concedente o direttorio; se il canone è stabilito in una parte dei prodotti del fondo, per esempio, ¼, ecc. così che l’entità del canone dipende dalla quantità prodotta, il nome dell’enfiteuta segue quello del concedente.

Agli effetti della legge r.d.l. 15 luglio 1923, n. 1717, art. 2 qualora la perpetuità non ne sia dichiarata nei loro titoli o in documenti che ne tengono luogo , sono considerate perpetue:

1) se nei titoli o documenti medesimi non ne sia espressa la durata, né questa sia stata o possa essere altrimenti accertata;

2) se per legge, per consuetudine o per convenzione, possa riconoscersi obbligatoria la indeterminata rinnovazione del titolo costitutivo;

3) se siano state costituite almeno a terza generazione o per durata almeno di cento anni; purchè, al momento dell’affrancazione, nel primo caso non sia ancora iniziata l’ultima generazione, e nell’altro la durata residuale si superiore a trentatré anni. (Vedi detto r.d.l. allegato A- leggi e Decreti)

Per i beni demaniali, il concessionario segue sempre la denominazione demaniale, per esempio : Demanio Pubblico dello Stato (Ramo Marina), concessionario Rocchi Alfredo nato a ……-

I beni di cui non si conoscono né i possessori, né i proprietari vengono provvisoriamente intestati al demanio dello stato.

 

  1. Obblighi e diritti dell’enfiteuta o utilista - L’enfiteuta è obbligato per contratto:

a migliorare il fondoo quanto meno ad eseguirvi delle miglioriepreviste dall’atto costitutivo;

pagare al concedente (o direttorio) il canone enfiteutico annuo pattuito, il quale può consistere in una somma di denaro o in una quota fissa o variabile dei prodotti ricavati dal fondo;

pagare al fiscole imposte prediali e di tutti gli altri oneri che gravano sul fondo rustico;

non è ammissibile cedere ad altri il fondo in subenfiteusi;

Per contro l’enfiteuta ha diritto di:

godere e disporreinteramente dei frutti e dei tesori del fondo e del sottosuolo alla stessa stregua del proprietario;

disporredel fondo per un periodo minimo di vent’anni, sia per atti tra vivi che per atto di ultima volontà;

affrancare il fondoovvero diventarne il proprietario, mediante il pagamento di una somma di denaro (prezzo di affrancazione), dopo che sia trascorso un periodo di vent’anni dalla costituzione dell’enfiteusi e massimo di quarant’anni;

ipotecare il suo dirittoin quantodiritto reale immobiliare;

essere indennizzato, in caso di cessazione dell'enfiteusi, dei miglioramenti eseguiti, in base al migliorato accertato al momento della restituzione. Nelle vecchie enfiteusi il trasferimento del fondo per alienazione poteva avvenire solo su consenso del concedente al quale l'enfiteuta subentrante soleva corrispondere una prestazione detta laudemio, pari generalmente alla cinquantesima parte del valore di compravendita del fondo. All'atto della costituzione dell'enfiteusi l'enfiteuta versava al concedente il grande laudemio come una specie di investitura. Sono stati aboliti per legge

  1. Obblighi e diritti del concedente o direttario 

Tra i principali diritti del concedente vanno ricordati: ildiritto di devoluzionemediante l'esercizio del quale cessa l'enfiteusi ed il concedente può ritornare pieno proprietario del fondo nei seguenti casi e grazie ad una sentenza giudiziaria:l'enfiteuta sia in mora nel pagamento di due o più annualità del canone; l'enfiteuta non abbia adempiuto l'obbligo dei miglioramentio abbiadeteriorato il fondo. 
Il diritto di prelazione
, che consentiva, in caso di alienazione del fondo da parte dell'enfiteuta, la precedenza assoluta, a parità di condizioni, sugli altri acquirenti è stato abrogato (Art.966 a norma dell’art. 10 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138; il diritto di ricognizione per cui il concedente può richiedere, a sue spese, che ogni 19 anni gli venga riconosciuto il proprio diritto di proprietario da parte di chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico; il diritto di ipotecare il suo diritto, analogamente all'enfiteuta.  ( Per il resto vedi il Titolo IV diritti reali dell’Enfiteusi)

  1. Estinzione dell'enfiteusi 

L'enfiteusi si può estinguere
perprescrizione, qualora non si eserciti il diritto di enfiteusi per un periodo di 20 anni consecutivi;  
per deperimento totale del fondo. In caso di deperimento parziale il canone enfiteutico può essere ridotto proporzionalmente al valore della parte residua; 
perscadenza del termine, nell'enfiteusi temporanea;  
peraffrancazione da parte dell'enfiteuta;  
perdevoluzione da parte del giudice su domanda del concedente.  
Con l'estinzione dell'enfiteusi anche le servitù passive sul fondo costituite dall'enfiteuta si estinguono, rimanendo in vigore quelle attive.Pro
 

  1. Valore del diritto del concedente

Il valore del diritto del concedente (o dominio diretto) equivale alprezzo di affrancazione(Pa), cioè alla cifra che l’enfiteuta deve pagare per acquistare la piena proprietà del fondo. Tale prezzo è stabilito dall’art. 9 della legge n. 1138/1970 in misura pari a 15 volte il canone enfiteutico (Cae) : Pa= 15 CaeEssendo il canone pari a 12 volte il reddito dominicale dell’epoca censuaria 1937-39 (art. 1della legge n. 607/1966), il prezzo dell’affrancazione risulterà:

Pa= 15x12xRD= 180 RD

L’affrancazione può avvenire in qualsiasi momento.

Economia

Dal 1° Gennaio 1998, per effetto delle disposizioni recate dall’art. 58, comma 1 del D.Lgs.n. 446/97la soggettività passiva ICIè stata estesa all’enfiteuta. Pertanto, obbligato al pagamento dell’imposta relativa al suolo su cui è costituito il diritto di enfiteusi, non è il proprietario dell’immobile ma, rispettivamente.Il titolare del diritto di enfiteusi.

 

  1. Cenni storici ed evoluzione legislativa dell’Enfiteusi (Tratto dal C.C. UTET)

 

L’istituto dell’enfiteusi vanta origini molto antiche; le fonti riferiscono di forme di locazione a lunghissimo tempo, il ius perpetuum e ilius emphyteuticarium, vigenti già nei primi secoli dell’era cristiana. Con Giustiniano pare che venissero fusi nell’unica gura dell’enfiteusi e classificati 

come un contratto su generis mentre è nel periodo feudale che si ha il riconoscimento del diritto di affrancazione .

Il codice civile del 1865 lo definiva “ un contratto con il quale si concede in perpetuo o a tempo, un fondo con obbligo di migliorarlo e di pagare unn’annua determinata prestazione in denaro o in derrate”;

Non a caso è iscritta dopo le norme sui contratti di vendita e di permuta e prima di quelli sul contratto di locazione, a differenza del codice attuale che non solo definisce, ma lo sposta quanto a collocazione, tra i diritti reali.

Questa evoluzione concettuale dell’istituto si accompagna ad una vera e propria rivoluzione legislativa da numerosi interventi della Corte Costituzionale, più volte chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della disciplina contenuta nelle leggi speciali intervenute, copiose, nell’immediato dopoguerra, a risollevare le sorti di un istituto ormai caduto in desuetudine.

Il primo intervento in ordine di tempo si è avuto con la L 22.07.1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue – Vedi allegato n.1) che introduce una profonda modifica della disciplina cocidistica dell’enfiteusi in particolare per ciò che concerne la determinazione legale del canone e del capitale di affrancazione, la prevalenza di questa sulla devoluzione e l’abrogazione dei meccanismi revisionali.

Con la sentenza (C. Cost. 21.3.69 n.37) la Corte Costituzionale ne limita l’ambito di applicazione alle enfiteusi rustiche e non anche a quelle urbane ed edificatorie e ne sancisce l’illegittimità relativamente alla amministrazione dei canoni e al valore di affranco dei rapporti costituiti successivamente al 28.10.1941, data di entrata in vigore del libro sulla proprietà.

Ad integrare la disciplina è intervenuta la L. 18.12.1970 n. 1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi ) che con disposizioni ricalcate in parte sulla L. 22.7.1966 n. 607 ammette un incondizionato diritto di affrancazione e la determinazione del canone ancorato ai valori catastali dell’epoca di costituzione del diritto e non del momento di impianto del sistema catastale.

Ancora una volta l’aspra reazione della dottrina è stata determinante perché ancora una volta si ha una pronuncia di l’illegittimità.

La sentenza C.Cost. 18.8.73, n.145 sancisce l’inserimento dell’enfiteusi nel contesto della riforma fondiaria e determina il capitale ragguagliandolo alla indennità di espropriazione stabilita dalle leggi speciali in materia di assegnazione delle terre ai contadini successivamente è la L.14.06.1974, n.270 (Norme in materia di enfiteusi) ad applicare puntualmente le direttive impartite dalla Corte ma ancora una volta la disciplina così modificata non supera il vaglio di costituzionalità (C. Cost. 23.05.97, n. 143; C. Cost. 15.03.96, n. 74; C. Cost. 5.11.84, n.246).

Attualmente quindi, in base alla natura del bene oggetto del diritto e del periodo in cui il rapporto è stato costituito si distinguono:

a) enfiteusi aventi ad oggetto fondi rustici, costituiteanteriormente al 28.10.1941;

b) enfiteusi aventi ad oggetto fondi rusticicostituite posteriormente al 28.10.1941;

c) enfiteusi urbane ed edificatoriecostituite anteriormente al 28.10.1941;

d) enfiteusi urbane ed edificatorie costituite successivamente al28.10.1941nell’ambito delle quali è possibile distinguere quelle sorte e che sorgeranno dal 13.1.1971 (data di entrata in vigore della Legge 18.12.1970, n. 1138).

- La Determinazione del Canone in Denaro (art. 960 c.c.)

A proposito della corresponsione del canone in denaro, occorre fare qualche precisazione giacchè per effetto del susseguirsi dei nuovi interventi legislativi e di interventi della Corte Costituzionale la determinazione dell’ammontare del canone è sottoposta a delle regole particolari ed è sottratta alla libera determinazione delle parti, salvo una sola eccezione.

Per l’enfiteusi rustiche costituite anteriormente al 28.1.1941per effetto di quanto statuito all’articolo 1legge 22.7.1966 n. 607, la misura massima del canone non può superare l’ammontare del reddito dominicale del fondo sul quale gravano “ determinato a norma del r.d.l. 4.4.1939, n. 589 convertito nella l.29.6.1939, n.976, rivalutato (12 volte) con r.d.l. 12.5.1947, n. 356”.

I canoni superiori vanno ridotti entro tali limiti ( C. 2635/80). Di recente, pero, La Corte Costituzionale, ha precisato che il valore di riferimento prescelto venga periodicamente aggiornato mediante l’applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenere adeguata con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con l’effettiva realtà economica (C. Cost. 23.5.97, n. 143).

Per le enfiteusi rustiche costituite successivamente al 28.10.1941vale lo stesso criterio indicato per le precedenti ma con due innovazioni: da un lato, per la determinazione del reddito dominicale bisogna avere riguardo alla “qualifica e alla classe catastale esistenti al momento della costituzione del rapporto”, con la possibilità che su richiesta del concedente venga assicurata la corrispondenza delle qualificazioni catastali “ alla reale situazione del fondo alla data della costituzione del rapporto” ( art. 2 legge 18.12.1970, n. 1138).

Dall’altro lato però, viene garantita anche la misura minima del canone, stabilendo che, nonostante l’applicazione di quella normativa, il canone “non può risultare inferiore alla quindicesima parte dell’indennità di espropriazione determinata ai sensi delle leggi di riforma agraria l.12.5.1950, n. 230 e l. 21.10.1950, n. 841 e successive modificazioni ed integrazioni” (3° co. Dell’art. 2 l.18.12.1970, n. 1138, aggiunto all’art. 1 l. 14.6.1974, n. 270).

Questa indennità, a sua volta, è quella commisurata “ ai valori definitivamente stabiliti per l’applicazione di un criterio gabellare affidato a coefficienti base di maggiorazione, ai valori medi dei terreni per il periodo 1.7.1946 – 21.3.1947.

L’art. 1 l. 14.6.1974, n. 270 è stato però dichiarato costituzionalmente illegittimo (C. Cost. 7.4.88, n. 406) nella parte in cui “non prevede che il valore di riferimento di esso prescelto per la determinazione del canone enfiteutico sia periodicamente aggiornato mediante l’applicazione di maggiorazione idonei a mantenere adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con l’effettiva realtà economica”

Perl’enfiteusi urbane ed edificatorie costituite anteriormente al 28.10.1941 il canone annuale non può superare quello “fissato all’inizio del rapporto” (art. 5 l. 18.12.1970, n. 1138) salvo la possibilità di una limitata revisione.

Perl’enfiteusi urbane ed edificatorie costituite successivamente al 28.10.1941la determinazione del canone continua ad essere rimessa all’accordo delle parti ( C. Cost. 6.3.74, n. 53) che ha ritenuto alle stesse non applicabili, tra l’altro, gli artt. 4 e 5 l. 18.12.1970, n. 1138. 

- Affrancazione (Art. 971 c.c.)

L’affrancazione1si opera mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell’interesse legale . Le modalità sono stabilite da leggi speciali.

1I primi tre commi dell’articolo sono stati abrogati dall’art. 10 l. 18.12.1970, n. 1138. l’ultimo comma risulta tacitamente abrogato dall’art. 18, ultimo comma, l. 22.7.1966, n. 607 e dall’art. 13 l. 18.10.1970, n. 1138.

- La Capitalizzazione del Canone (Enfiteusi)

Come più volte precisato, ai fini dell’affrancazione del fondo enfiteutico non è sufficiente la dichiarazione unilaterale di voler procedere all’affrancazione pur se contestuale al deposito del prezzo, giacchè occorre qualora occorra l’accordo delle parti, una pronuncia giurisprudenziale che riconosca adeguato il prezzo depositato o fissi la differenza ancora dovuta (C. 3296/72). Una recente pronuncia della Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, 1° e 4° co., l. 22.7.1966, n. 607 nella parte in cui per le enfiteusi fondiarie costituite anteriormente al 28.10.1941, non prevede che il valore di riferimento per la determinazione del capitale di affranco sia periodicamente aggiornato mediante l’applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenere adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con l’effettiva realtà economica (C. Cost. 23.5.97, n. 143). Ancora prima, però, la Corte Costituzionale, aveva rigettato la questione d’ illegittimità dell’art. 971, ult. Co., sollevata in riferimento all’art. 42 Cost. nella parte in cui, nel disporre che l’affrancazione dell’enfiteusi si operi mediante il pagamento di una somma di denaro frutto della capitalizzazione del canone annuo sulla base dell’interesse legale, non prevede l’aggiornamento periodico del canone enfiteutico e quindi del capitale di affranco, mediante l’applicazione di adeguati coefficienti di maggiorazione, in quanto tale norma si deve intendere abrogata dell’art. 1 l. 14.6.1974, n. 270 (aggiuntivo di un 3° co. All’art. 2 l. 18.12.1970, n. 1138), disposizione quest’ultima che la sentenza C. Cost. 7.4.88, n. 406 ha dichiarato incostituzionale non perciò che dispone in ordine al modo di calcolare il canone minimo dell’enfiteusi, ma solo per quello che ha omesso di disporre in tema di aggiornamento di detto canone, sulla cui base computare il predetto capitale di affranco ai sensi dell’art. 9 l. 18.12.1970, n. 1138, non bastando a far rivivere una norma abrogata la circostanza che il legislatore non abbia poi attuato il necessario meccanismo integrativo ( C. Cost. 15.3.96, n. 74).

 

CAPITOLO II

I DEMANI COMUNALI E GLI USI CIVICI 

  1. La legislazione storica e vigente

Con il Decreto del 2 agosto 1806, promulgato da Giuseppe Napoleoneper il Regno di Napoli, avveniva l'eversione dalla feudalità. Tale ripartizione delle "terre aperte, culte e inculte" avvenne in modo che i naturali destinatari delle terre "fossero riguardati come i padroni delle quote loro spettate" e avrebbero dovuto goderne con "tutta la pienezza del dominio e della proprietà". Infatti le terre divise ai sensi del Decreto Napoleonico sarebbero state "proprietà libere dei cittadini soltanto sotto il peso del canone". (Cfr. Decreto 2 agosto 1806, e Decreto 1 settembre 1806art.9). Questo procedimento di ripartizione trasformava immediatamente i beni di Demanio pubblico in allodio ed il canone imposto assumeva un carattere di mero debito reale deldetentore della terra nei confronti del Comune, tanto che l'omissione del pagamento non ne minava l'allodialità del possesso. (Cfr. L.C. Uliveti: Le ripartizioni delle terre ex feudali e le quotizzazioni.

Con successivo Decreto 3 dicembre 1808, si stabilì che le quote non potessero "essere vendute né ipotecate prima di un decennio". Tale termine fu prolungato a venti anni con Decreto 6 dicembre 1852. Con la stessa legge del 1808 si ribadiva che "i cittadini sarannoriguardati come padroni delle quote loro spettate e godranno di tutta la pienezza del dominio e della proprietà". Invece nel decennio-ventennio saranno "devolute al Comune le quote cedute a terzi o per le quali non sia pagato canone". Infine stabiliva che l'affrancazione dal debito sarebbe avvenuta al saggio di capitalizzazione del 5%.

Con il ritorno dei Borbonile cose rimangono pressoché identiche: le leggi 11 dicembre1816 e la successivaorganica del 12 dicembreribadiscono che le terre demaniali dovessero essere divise tra i cittadini mediante la prestazione di un canone a favore dei comuni, ma che le terre lasciate incolte per tre anni, sarebbero state devolute ai comuni.
A seguito dell'Unità d'Italia non viene modificato l'impianto legislativo operante per le province napoletane ma si conferma con il Decreto Luogotenenziale del 3 luglio 1861di procedere con le quotizzazionia norma della citata legge del 1806, con il limite ulteriore dell'approvazione sovrana delle quotizzazioni ancora da realizzarsi.
Con il Decreto legge 751 del 22 maggio 1924 e la successivalegge 1766 del 16 giugno 1927si riordina tutta la materia degli usi civici; i terreni vengono divisi in categorie che avranno diverse destinazioni mentre per lequotizzazioni già avvenute nel passatosi deve attendere il regolamento di attuazione approvato con la legge 332 del 26 febbraio 1928che agli artt.26, 27 e 28 ne regolamenta il procedimento, limitatamente alle quotizzazioni "ad meliorandum" e all'art.32 estende il procedimento previsto per le quotizzazioni di cui innanzi anche alle "quote dei demani comunali del Mezzogiorno e della Sicilia alienate durante il periodo del divieto prefisso dalla legislazione anteriore" (ovvero venti anni).
Per le quotizzazioni senza vincoli e/o per tutte le quote che non siano state vendute durante il periodo di divieto, rimane valida la legge di eversione della feudalità del periodo napoleonico e le norme successive richiamate. Le norme successive che interessano la materia sono le norme sui canoni enfiteutici e di natura enfiteutica; in particolare la legge di revisione dei canoni e di affrancazione n.701 del 1 luglio 1952, la legge sull'enfiteusi n.607 del 22 luglio 1966 e la legge di revisione dei canoni n.1138 del 18.12.1870. Infine con l'art.66 del DPR 616 del 1977lo Stato trasferì le funzioni amministrative dei Commissari liquidatori e del Ministero alle Regioni.

A seguito del citato DPR 616 del 1977 le Regioni avrebbero dovuto legiferare non solo e non tanto per acquistare le funzioni trasferite, quanto per definire le norme procedimentali.

Sono passati poco meno di trent’anni ed alcune Regioni hanno legiferato per proprio conto; Le regioni si sono limitate a predisporre leggi tampone, leggi stralcio e leggi di sanatoria che prendono in considerazione le sole occupazioni abusive, rinviando “sine die” i numerosi dubbi connessi alla sistemazione, gestione ed utilizzo delle terre collettive.

Le Regioni Campania ed Umbria, tanto per fare un esempio, avrebbero dovuto trasmettere, entro novanta giorni dalla entrata in vigore delle rispettive leggi (anni 1981 e 1984) “l’elenco delle terre civiche di rispettiva appartenenza, individuate con i dati catastali”;

da oltre vent’anni di distanza i comuni Campani ed Umbri sono ancora in attesa degli elenchi regionali.

Alcune regioni come la Puglia, il Lazio, l’Emilia Romagna, la Toscana hanno regolamentato la materia sugli “usi civici” e non ultima la Sicilia.

  1. Solo ai fini di studio si riporta in sintesi regolamento adottato dalla Regione Puglia 

La legge regionale n.7 del 1998 ha regolamentato la materia per la Puglia e all'art 10 così disciplina: "I livelli già costituiti su beni civici sono affrancati su domanda dei livellari" intendendo qualunque tipo di livello o censo sia ancora presente su terre civiche senza distinguerne l'origine. Al comma tre ne disciplina l'affrancazione attraverso la capitalizzazione per venti volte del canone rivalutato degli interessi legali degli ultimi cinque anni. Al comma cinque stabilisce che le operazioni tecniche devono essere eseguite da tecnici abilitati alle operazioni demaniali.

Le quotizzazioni del 1879. Il Comune di Manfredonia realizzò delle quotizzazioni in località Mezzanelle e Sciali Pagliete senza obbligo di migliorie in esecuzione della legge del 1806. Queste quote sono, pertanto, degli allodi a tutti gli effetti e non vale per le stesse la normativa prevista dalla legge del 1927 e del suo regolamento di attuazione.
Le leggi di riferimento sono quelle preunitarie che, per giurisprudenza costante, se non espressamente abrogate continuano ad agire, e che nel caso di specie sono confermate dal Decreto provvisorio del 1861. Pertanto, per quanto possibile, va applicata la normativa che prevedeva la concessione di quote allodiali con divieto di alienazione o abbandono nel ventennio.
In questo periodo di divieto si era, per i terreni in una situazione ibrida tra il carattere pubblicistico e quello privatistico: infatti da un lato esiste la proprietà privata e dall'altro perdura il controllo pubblico sul suo utilizzo. Decorso, invece, il ventennio e quindi cessato ogni obbligo e divieto, si deve ritenere esaurito l'interesse pubblico al controllo delle quote e anche il regime pubblicistico del bene che entra nel diritto comune.
Il punto che interessa è la dimostrazione della non avvenuta alienazione della quota nel periodo ventennale o del non abbandono della quota per tre anni consecutivi; tali dimostrazioni (dette "diaboliche" da molti giuristi) non hanno ragion d'essere nel caso di specie, perché ogni inadempienza nel ventennio dalla quotizzazioni sarebbe stata sicuramente rilevata dal Comune che avrebbe proceduto a reintegra e a nuova assegnazione 

(Cfr.L.C.Uliveti Le ripartizioni…idem).Da quanto detto è evidente come per le due quotizzazioni ci si trovi in presenza di private proprietà (allodi) soggetti ad un censo (livello) fondiario perpetuo che va affrancato a richiesta dei livellari e che le concessioni in quote non sono concessioni enfiteutiche in quanto cessioni di fondi con pieno dominio. (Cfr Tribunale di Girgenti 7/12/1894, Comune di Girgenti c/ Fiandaca, Mess. Giur. 1895, 8)

- Stima del capitale di affrancazione (riguardo solo Regione Puglia)

A questo punto risulta solo necessario stabilire il procedimento di stima del canone e del capitale di affrancazione. La normativa per l'affrancamento più recente è quella regionale che si esplica in una capitalizzazione al 5% (20 volte il canone) con l'aggiunta a detta somma degli interessi legali semplici per gli ultimi 5 anni (14,5%). Infine poiché nel caso di specie si tratta di debito reale, la cui riscossione ha una prescrizione quinquennale, il Comune può imporre il pagamento degli ultimi 5 canoni rivalutati. Questa normativa omnibus può essere applicata ad ogni caso non distinguendosi livelli originatisi con leggi diverse.
In alternativa, non essendosi mai espressa la legge sulle quotizzazioni senza obbligo di miglioria antecedenti alla legge del 1927 sugli usi civici, si potrebbe applicare addirittura la normativa originaria del 1806, con affrancazione del canone con capitalizzazione al 5% (20 volte il canone) e, analogamente, il pagamento degli ultimi 5 canoni.
Il canone iniziale venne stabilito nell'ordinanza prefettizia di quotizzazione in £.16,32 per quota. Queste avevano una superficie variabile dalla mezza versura (ha.0,62) alle due versure e mezza (ha.3,08).Come per la scelta del procedimento di affrancazione si tratta di trovare un metodo legale per attualizzare il canone. 
La legge regionale non disciplina il modo di rivalutare il canone; così come la legge del 1806 e quelle successive sino alla legge sugli usi civici del 1927. 
La legge fondamentale, invece, disciplina le modalità di stima dei canoni ma solo per le nuove quotizzazioni e per le quotizzazioni con obbligo di miglioria precedenti al 1924, per le quali richiede di fissare nuovi canoni (ai sensi dell'art.10., ovvero tenendo conto delle condizioni del mercato fondiario). Con il codice civile promulgato nel 1942 si regolano i rapporti di tipo enfiteutico e all'art.962 si statuiva la revisione decennale del canone. Successivamente interveniva la legge n.701 del 1 luglio 1952 che aumentava di 16 volte il canone (per tenere conto dell'enorme svalutazione del periodo bellico), assorbendo eventuali aumenti determinati dal codice civile e rinviando al 1962 la successiva revisione.
Con l'art 1 della legge sull'enfiteusi n.607 del 22 luglio 1966, l'art.962 c.c. viene abrogato e si stabilisce che, per le enfiteusi costituite successivamente al 1941 che: "i canoni enfiteutici perpetui o temporanei e le altre prestazioni fondiarie perpetue non possono comunque superare l'ammontare corrispondente al reddito dominicale del fondo sul quale gravano, determinato a norma del decreto - legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, rivalutato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356".

La Corte costituzionale, con le sentenze 7.4.1988 n.406 e 23 maggio 1997, n. 143, ne ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale laddove, per le enfiteusi fondiarie e urbane ed edificatorie costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevede che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l' affrancazione delle stesse sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenere adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica. Alla stregua di quanto analizzato si ritiene di poter intervenire con il procedimento di affrancazione disciplinato dalla legge regionale (Puglia) n. 7 del 1998 e procedendo alla rivalutazione del canone adottando i coefficienti di rivalutazione ISTAT dal 1879 all'attualità. Invece per i terreni che abbiano mutato completamente destinazione d'uso e che siano divenuti edificatori si ritiene di dover adottare in aggiunta un coefficiente di maggiorazione che tenga conto della differenza di valore che interviene tra un terreno agricolo ed un terreno edificabile così come richiesto dalla Corte Costituzionale nelle sentenze richiamate.

PARTE SECONDA

CAPITOLO I

QUOTIZZAZIONE ED ASSEGNAZIONE DI TERRITORI DEMANIALI DEL COMUNE DI CAPRI A PRIVATI 

DAL 1809 AL 1914

Dalle ricerche e dallo studio dei documenti della Regia Prefettura di Napoli conservati presso l’Archivio di Sato di Napoli– Usi civici III° Serie– Busta 4 – 5 –6 –7 –8 –9 (Cartella Vuota Documenti sottratti nel 1954) –10 e dalla consultazione di testi bibliografici antichi, e dalla cartografia dell’antico catasto rustico del Comune di Capri sono giunto alla spiegazione di tanti misteri del nostro territorio Isolano cosi rilevati e qui di seguito descritti :

DALLA RELAZIONE DELL’Ing. Raffaele D’AMBROSIO incaricato dal Sig. Prefetto Commissario Ripartitore dei Demani Comunali per la Provincia di Napoli della Revisione dei Terreni Demaniali del Comune di Capri 

Nell’Anno 1909

  1. QUOTIZZAZIONE DEL 1811 – 

Con Real Decreto del 10 Dicembre 1810 fu dato incarico speciale al Signor THOMASGenerale Comandante dell’Isola di Capri, della divisione dei Demani di Capri in esecuzione delle leggi eversive dei feudi.

Dopo aver adempiuto alle formalità richieste dai Regi Decreti 3 Dicembre 1808 e 10 Marzo 1810, procedette al sorteggio dei demani, quotizzati, alla presenza del decurionato di Capri addì 8 Febbraio 1811.

L’Agente Distrettuale Pasquale Garella incaricato della divisione dei Demani nel Circondario di Castellammare, presentò al Decurionato di Capri, appositamente radunato, la sua relazione accompagnata dalle piante dei Demani. (Che io ho ricopiato a mano e ridisegnate in cad che sono allegate alla lettera B – “Quotizzazione Territori del Demanio del Comune di Capri -Sistema territoriale Antico 1811”)

Le operazioni demaniali furono iniziate già molto prima del 10 Dicembre 1809 dal Garella.

Ed il Decurionato nella predetta adunanza, visto che le operazioni eseguite erano conformi alle norme dettate dal titolo III°, articolo 20° della legge 3 Febbraio 1808, nonché alle istruzioni (Art. 6°) dell’Intendenza della Provincia, approva tutte le sue parti l’operato dell’Agente Pasquale Garella.

Dal volume che si conservava all’epoca nell’Archivio Comunale di Capri, mentre oggi si conserva presso L’Archivio di Stato di Napoli, si rileva che furono misurati n.ro 37 corpi del demanio e tutti liberi a quell’epoca ( Vedi relazione n. 2) dal numero d’ordine si rilevano 38 corpi ma il n.ro 27 fu lasciato in bianco.

I 37 corpi del demanio furono riportati per Moggia 419 e passi 847 complessivamente, distinti per Moggia 159 riducibili a coltura, Moggia 60 di breccioso riducibili a bosco, Moggia 50 di breccioso riducibili ad oliveti, Moggia 28 di pietroso per pascolo e Moggia 122 e passi 847 di alpestre e vene di montagne nude.

In data 14 marzo 1810 l’Intendente della Provincia con nota n. 204 rimetteva la pratica al Ministero dell’Interno, e questi a sua volta, addì 17 stesso mese rimetteva il tutto.

Nell’adunanza il Decurionato nel 1 Gennaio 1811 a seguito del decreto di cui innanzi deliberò la ripartizione che avrebbe avuto luogo per le offerte e si stabilirono i bandi e le pubblicazioni con tutte le norme e condizioni.

Furono fatte le quote sui corpi del demanio e l’8 Febbraio 1811 fu eseguito il sorteggio alla presenza del Commissario Speciale e del Decurionato nel giorno 10 febbraio 1811 furono messi in possesso i partecipanti, ed il verbale porta la firma del Commissario del Re, dell’Agente Distrettuale, dell’Agrimensore, dei Periti e del Corpo Municipale.

Con tale riparto furono eseguiti 67 quote (Vedi Allegato B – “Quotizzazione Territori del Demanio del Comune di Capri” – ricorda che sono stati trascritti solole quote delle contrade della Calanga e Capo di Sopraper la complessiva estensione di Moggia 85 e passi 774.

Le quote invero furono 72, ma quelle occupate invece 67 visto però che dal numero d’ordine risulterebbero 66, vi è un errore materiale perché il numero d’ordine 47 è ripetuto.

Rimane quindi una superficie libera di demanio in moggia di 334 e passi 73; relativamente allo stato generale che porta la estensione di Moggia 419 e passi 847.

  1. CONCESSIONI DEL 1839 PER ATTO PUBBLICO DI ENFITEUSI DEL NOTAIO ANTONIO ALBERINO DI CAPRI -

Quotizzazione “ Sui Generis” fu eseguita nel 1839 per atto pubblico del Notaio Antonio Alberino del 31 Dicembre 1839 n. 146 di repertorio (Atto richiesto in copia all’antico archivio notarile di Napoli oggi chiuso al pubblico per ristrutturazione, ma in promessa del responsabile dott. Castaldo di ricercarlo e concedermi una copia conforme fra 60 giorni; aggiornamento, il 22 di settembre 2005 l’atto è stato portato per mio incarico all’Archivio Notarile di Napoli Parco San Paolo ed ho preso lettura dello stesso personalmente vedi ricevute archivio Notarile)

Fu una censuazione (Eenfiteusi) bella e buona scrivel’ing. D’ambrosio Raffaele, che essa era stata autorizzata con Regio Decreto del 10 Marzo 1838 – sotto riportato Napoli 10 Marzo 1839 – Ferdinando II° Re per la grazia di Dio ecc., Visto la Nostra Sovrana Risoluzione del 10 passato prossimo Gennaio, emessa sull’analogo avviso della Consulta dei Nostri Domini di qua del Faro sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato degli “Affari Interni” abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. I°-Autorizziamo il Comune di Capri, nella Provincia di Napoli di concederein “Enfiteusi” ai coloni dell’Isola diversi macchieti comunali, onde migliorandone la cultura, salvate le regole forestali, senza poterne alterare la natura nè abbiamo a trarre i mezzi di sussistenza;

ART. 2°- La ripartizione dei menzionati macchieti conterrà 32 porzioni, secondo le risultanze della perizia, ed al Comune stesso sarà corrisposto l’annua complessiva somma di Ducati 145 soggetta solo alla ritenuta del 10%.;

Art 3° - Nella perfezione dei contratti sarà data dagli enfiteuti la giusta cauzione che si passa desiderare, e sarà fissata per espressa condizione che il canone di ciascuna porzione sarà indivisibile in caso di passaggio del Dominio Utile, avendosi in tutt’altra relazione agli atti formati per questa censuazione;

Art. 4°- Il Nostro Ministro degli affari Interni è incaricato della esecuzione del presente Decreto –firmato – Ferdinando II° - Il Ministro Segretario di Stato firmato Nicola Santangelo.

Vi è una nota del Sottointendente di Castellammare del 12 Aprile 1839 n.ro 1902 – rimetteva copia conforme dell’approvato Decreto suddetto e 26 fascicoli di atti relativi comunicandoli al Ministero degli Interni l’11 Aprile 1839;

In tale operazione ottenne altro Decreto Sovrano posteriormente, e ciò il 20 Settembre 1840 col quale si corresse l’errore materiale dei periti riducendosi, così l’annua corrisposta da ducati 145 a Ducati 139, ed il numero delle quote da 32 a 31.

Con tale operazioni furono date a 23 persone n.ro 31 quote, descritte e confinate nell’atto surrichiamato. Per n.ro 21 persone è riportata la superficie delle zone concesse in Enfiteusi, ma per due di esse si disse che erano corpi isolati e sassosi e che non si erano misurati.

Per le dette zone di cui è riportata la superficie si ha un complessivo di Moggia 54 e passi 450, al Signor Giovanni Russo riportato nell’atto all’ordine 21 furono concesse le zone schiappa del monte Lauro e schiappa delle Bavolle e questo nel volume del 1809 risultano di Moggia 26 e passi 183.

Altra partita senza superficie al numero 22, assegnata a Giuseppe Bourgeois ma esso è uno scoglio di maree che non fece parte nemmeno del notamento del 1809, trattasi di quel tale Signor SINDACO Bourgeosis che andò a costruire nelle vicinanze dell’antico Faro (Villa Jovis) che poi chiuse al pubblico per farne industria. Nello stesso atto pigliava a censo uno scoglio a mare il tutto svanì perché non prese mai possesso di quello scoglio, in mezzo al mare e non pagò mai la corrisposta, cosiddetti Faraglioni di Capri di proprietà privata.

Si ha quindi che la superficie complessiva concessa nel 1839 è di Moggia 80 e passi 633, che dedotta dalla superficie rimasta libera dopo la quotizzazione del 1811, cioè di Moggia 334 e passi 73 si ha un residuo di Demanio in moggia 253 e passi 340.

  1. CONCESSIONI DIVERSE 

Le terre fino al 1811 come forma voluta dalla Legge sono state eseguite a base di aste pubbliche, ma dalle pratiche studiate dall’Ing. Raffaele D’Ambrosio, nell’archivio comunale e dall’Archivio Grande di Stato di Napoli, l’uso inverso era il seguente: le istanze di coloro che chiedevano terre demaniali si inviarono al Sotto Intendente e questi all’Intendente, il quale restituiva agli atti, e chiedeva che fossero bandite le aste.

Queste venivano espletate dalle autorità Comunali con precedente perizia, o sul prezzo offerto, si faceva quindi l’atto di aggiudicazione definitiva, o contratto pubblico per mano di Notaio, sempre debitamente registrati, e l’intero volume si rimetteva all’autorità Superiore, che l’approvava, e provocava il Decreto Sovrano. Ed è da notare che in tutte le pratiche si parla esplicitamente di Demanio Comunale.

Con tale sistema fu eseguita anche l’operazione del 1835 –1839 che aveva la sua importanza.

Per l’ing. Raffaele d’Ambrosio queste furono delle usurpazioni delle quali non si è avuto mai notizia.

  1. ENFITEUSIDELLA SELVA DELLA TERRA E LENZUOLO A TRAMA RAFFAELE 

Il 16 dicembre 1825 il Signor Raffaele Trama avanza domanda per avere a censo la Selva denominata “ Terra e Lenzuolo”, su tale istanza emise parere favorevole il Decurionato in data 30 Maggio 1826 e su questo deliberò il Consiglio d’Intendenza nel 9 Dicembre 1826 che emise il seguente avviso:

“Dichiara quindi utile partito al Comune di Capri di dare in Enfiteusicol peso di un annuo canone di Ducati 9 la selva denominata “Terra e Lenzuolo,” precedente già l’asta pubblica salva l’approvazione della Maestà del Re Signor Nostro, e coi patti e condizioni da stabilirsi, impetrata l’autorizzazione Sovrana – firmati = D’Andrea = Gaudiosi = Valentino = Marini = Amante = De Dura.-

Dopo di che vi fu il primo manifesto d’asta del 3 Marzo 1828 il secondo il 9 Marzo detto, quindi si ebbe il primo esperimento d’asta nel giorno 12, e il secondo nel giorno 18 del detto mese, nel quale rimase aggiudicatario il Sig. Raffaele Trama per il canone di ducati 16. Vi fu poscia l’asta in grado di sesta, e finalmente a 5 Luglio 1828 fu emesso Decreto Sovrano del tenore seguente:

“Napoli 5 Luglio 1828 = Francesco I°, per la grazia di Dio, Re del Regno delle due Sicilie ecc. ecc. Veduto il parere della Consulta dei “Nostri Reali Domini” di qua del Faro, sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari Interni =

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue :

Art. I° - E’ autorizzato il Comune di Capri della Provincia di Napoli a concedere acensoa Don Raffaele Trama la Selva denominata Terra e Lenzuolo per l’annuo canone lordo definitivamente aggiudicato di ducati 35, colla facoltà all’enfiteuta di ritenerne il quinto a norma di Legge, o dare in ipoteca un suo fondo libero, che ossia la rendita della metà di quella del fondo censito.

Art. 2 – Riguarda la firma del Decreto del Ministero, riporto: Il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari Interni è incaricato della esecuzione del presente Decreto – firmato – Francesco I° - Il Consigliere Ministro di Stato – Presidente interno del Consiglio dei Ministri = firmato = Amati.

Dopo di che fu stipulato altresì atto pubblico con Istrumento del 17 Gennaio 1829 per Notaio Giuseppe Pagano di Capri nel quale si fa menzione dell’estensione, cioè di Moggia 6 circa delle quali due sterili e 4 riducibili a cultura.

  1. ENFITEUSI A FAVORE DI FRANCESCO VUOTTO E TEODORO FISCHIETTI –

Concessioni ebbero luogo, l’una a favore di Francesco Vuotto di un frammento Demaniale in contrada “Tuoro Piccolo” , per il quale le aste ebbero luogo nei giorni 21 e 26 Marzo del 1858 nelle quali rimase aggiudicatario il Sig. Vuotto per il canone annuo di grana 60 netto del contributo fondiario, l’altra a favore di Teodoro Fischietti (Medico di Capri) di un piccolo frammento demaniale in contrada “La Pietra”, per il quale le aste si espletarono nei giorni 21 e 26 Marzo 1858 e aggiudicatario rimase esse Signor Fischietti per il canone annuo di grana 41 netto del contributo fondiario.

Queste due concessioni furono sanzionate con Decreto Sovrano del 15 Novembre 1859, e gli atti furono registrati all’ufficio di Capri ai n.ri 67,68,69,70 del 14 Febbraio 1860.

  1. CONCESSIONI A FAVORE DI GIOVANNI ESPOSITO, SALVATORE CATUOGNO, GIOVAN FRANCESCO SPADARI ED ANIELLO ARCUCCI NEGLI ANNI 1821 A 1831 –

Precedentemente alle due ultime concessioni surriferite vi furono queste altre:

a) Nel 21 Luglio 1821, a Giovanni Esposito una quota in contrada “Grotta” ed altra in contrada “Mulo” per l’annuo canone netto di grana 80, la prima, e grana 80 la seconda, previa perizia dei Signori Brunetti e Vuotto che riscontrarono l’estensione di Moggia 1 e passi 94, e questa di passi 524;

b) nella stessa data a Salvatore Catuogno, una quota in contrada “Petto della Grotta”, per la quale i periti suddetti riscontrarono l’estensione di Moggia 1 e passi 453, ed imposero l’annuo canone netto in grana 80;

c) a 29 Luglio 1821, a Giovanni Francesco Spadari in contrada “Petto della Grotta” per le quali i periti Tommaso Vuotto, e Giovanni De Martino applicarono il canone annuo netto di grana 80, avendola rinvenuta di Moggia 1 e passi 324;

d) a 9 Dicembre 1831, ad Aniello Arcucci, una zona in contrada “Grotta”, per queste ultime quattro concessioni in enfiteusi non mi è stato dato di rintracciare i Decreti Sovrani .

  1. ENFITEUSI A FAVORE DI ALBANESE COSTANZO –

Seguono ancora altre concessioni posteriormente, e pare che si cambi rotta, perché addirittura si passa al criterio di gabellare il Demanio Comunale per patrimonio del Comune.

Difatti al 30 Ottobre 1879 il Consiglio Comunale, dietro istanza di Albanese Costanzo, delibera di provvedere sulla medesima, indicendo le aste per l’appezzamento chiesto in contrada “Arsenale”. Tale deliberazione fu approvata dalla disposizione Provinciale in data 24 Novembre 1879; in seguito di che ebbero luogo gli avvisi e le aste a norma di legge Comunale e Provinciale, e al 29 Marzo 1880 si addiviene al verbale di definitiva aggiudicazione a favore del predetto Signor Albanese per l’annuo censo di lire 30.

Il verbale medesimo fu vistato al 25 Aprile 1880 e registrato a poscia a Sorrento il 29 Aprile detto n. 144.

La zona censita così al Signor Albanese fu descritta con i soli confini, e cioè da Mezzogiorno a Levante con la Schiappa del mare, da Tramontana colla montagna di Castiglione e da Ponente con la Parata di Quaglie degli eredi Clark.

  1. ALIENAZIONE DI ZONA A FAVORE DI VUOTTO EMANUELE –

Così nel 1881, dietro istanza del Signor Vuotto Emanuele, che chiedeva di acquistare una piccola zona in contrada “Matermania” il Consiglio deliberò di indire le aste, a tale deliberazione presa nella seduta del 30 Aprile 1881 e quindi serbate le norme tutte prescritte dalla citata legge Comunale e Provinciale, fu alienata la chiesta zona di mq. 198 per la somma di £. 42.00 a favore del predetto Sig. Vuotto Emanuele.

Il relativo verbale di aggiudicazione definitiva è del 7 Luglio 1881 approvato il 17 detto mese ed anno n.765, e registrato a Sorrento il 5 Agosto successivo. Tale zona, esplicitamente detta negli atti di Demanio Comunale fu descritta con i confini: a Ponente con Persico Luigi, da Levante a Mezzogiorno con beni di esso Vuotto.

  1. ALIENAZIONE DI ZONA A FAVORE DI VUOTTO FRANCESCO -

Similmente a Vuotto Francesco fu venduto una zona in contrada Matermania di mq. 235 per £. 90 con l’approvazione della Deputazione Provinciale del 22 Aprile 1884.

  1. ENFITEUSI A FAVORE DI CANALE CARLO -

A Canale Carlo con deliberazione 19 Aprile 1883 fu concessa inEnfiteusila Grotta del Castello con sue adiacenze, e tale deliberazione fu vistata dal Prefetto di Napoli in data 18 Maggio 1883 n.ro 13635. Indi a 21 Maggio stesso fu redatto il relativo contratto, col quale il Signor Canale si obbligava a pagare l’annuo canone di £. 15. La Grotta ed adiacenze fu designata per quella situata nella montagna dello stesso nome nel Demanio Comunale.

  1. ALIENAZIONE DI ZONA A FAVORE DEL PROF. BEHRING -

Al Prof. Emilio Behring fu venduta una zona di mq. 200 per £. 30 situata a picco del promontorio Cesina, detta “Murascella” con approvazione della C.P.A. del di 8 Giugno 1897.

  1. IL MACCHIETO MULO -

Caso importante nel quale concedere zone demaniali Comunali da parte dell’Autorità locale, e di quella superiore, cenno dellaCensuazione del così detto “Macchieto Mulo”.

Nel 27 Giugno 1869 il Sig. Salvatore Ferraro fu Alessandro avanzò una domanda al Consiglio Comunale, con la quale assumeva di eseguire a proprie spese certe opere murarie nella piazza principale, dell’ingresso della città, a condizione di ottenere in Enfiteusi il così detto “Macchieto Mulo”, che allora si teneva in fitto da Catuogno Salvatore. Aggiungendo che nel medesimo la popolazione avrebbe conservati i suoi antichi diritti; e che non avrebbe fatto cambiare natura alla proprietà.

Così il 31 Dicembre 1869 fu redatto l’atto registrato a Sorrento il 17 Ottobre 1870 n. 86, il relativo contratto di Enfiteusi, col quale fu concesso al predetto Sig. Ferraro il “Macchieto Mulo” per l’annuo canone di £. 45.47; in tale contratto fu inserito l’obbligo di lasciarlo a pubblico pascolo per gli animali vaccini, mediante pagamento al Ferraro di £. 3 per ciascun animale (Modificò le condizioni della zona)

Il figlio erede di Ferraro avanzò domanda di affrancazione, il Consiglio Comunale con deliberazione 18 Giugno 1893 promuove azione giudiziaria contro il Signor Ferraro Giacinto sul diritto di “Pascolo”.

Dalle cause ultima sentenza del Tribunale del 15 a 20 Marzo 1901 fu valutato il diritto di Pascolo nel Capitale valore a £. 480 che aggiunto a quello del canone in £.909,40 formò la somma di £. 1389 e centesimi 40, dovuta dal Sig. Ferraro per l’intero Affranco.

Dalle note citate nella relazione dell’ Ing. Raffaele D’Ambrosio a proposito del Macchieto Mulo:difatti il contratto stesso che il Signor Ferraro conchiuse con il Comune di Capri è perfettamente nullo, poiché il Comune agì in base alla Legge Comunale ordinaria, e dette in enfiteusi una porzione di demanio comunale senza l’intervento del Commissario Ripartitore e del Sovrano, come vogliono le Leggi Demaniali.

  1. USURPAZIONI ACCERTATE NEL 1831 –

Con Decreto del 11 Dicembre 1831 il Decurionato di Capri approva la perizia del 30 Novembre 1831 eseguita dai periti Raffaele Trama, Giovanni Di Martino, e Giuseppe Viva.

Con tale perizia furono accertate le usurpazioni concesse in “buona fede” dai quotisti del 1811 e si progettarono i relativi aumenti di canone :

a carico di Catuogno Costanzo per una usurpazione di passi 384, contrada Mulo, si progetto l’aumento di grana 40 sul canone antivo;

a carico di Ferraro Pasquale usurpazione di passi 80 con aumento di grana 40;

a carico di Federico Raffaele usurpazione di passi 674 grana 80;

a carico di Nicola d’Emilio e Francesco Catuogno per usurpazione di passi 604.50 un aumento di grana 80;

a carico di Francesco Spadari per una usurpazione di passi 200 un aumento di ducati 2.

a carico di Giuseppe Arcucci usurpazione di passi 924 un aumento di Ducati I,00;

“I periti notano che al disopra della porzione di Francesco Spadari ve ne sono altre due incolte ed atte a distribuirsi la prima di passi 800 e la seconda di passi 1000”

a carico di Francesco Arcucci fu accertata usurpazione di passi 240, ed aumento canone grana 20;

così per Antonio Ferraro usurpazione passi 330 ed aumento canone grana 50;

a carico di Tommaso Federico aumento di grana 80.

I Periti aggiungono “ dalla porzione di Alessio Federico, allora occupati dagli eredi del fu Saverio Strina tirando sotto la montagna vi è un altro pezzo incolto di passi 825”.

Gli Strina devono lasciare (dissero loro) a disposizione del Comune passi 216 che confina con la Selva degli Anginoli (La selva degli “Anginoli” in verità era un Bosco posseduto dal Comune di Capri di estensione Ettari 2 are 37 centiare 83 - Giordano)

Per Zaccaria Federico deve rientrare nei limiti già designati e restare il dappiù alla selva suddetta.

A carico di Sabato Federico usurpazione di passi 316, in contrada Sopramonte aumento canone grana 40;

a carico di Giuseppe Di Martino contrada Cesina per la quale non aveva mai pagato, fu progettato un canone di grana 40.

E qui aggiunsero (i periti) dell’angolo del Demanio già coltivato da Giuseppe Di Martino situato a Levante, tirando in linea retta verso Ponente vi è estensione di Demanio libero che può offrire cinque quote, la prima di passi 576, la seconda di passi 576, la terza di passi 624, la quarta di passi 720, la quinta di passi 1776 che va a finire al sito detto Molino a Vento restando liberi altresì passi 130 sul punto detto Maruscella per pascolo comune.

A carico di Lorenzo Vuottoper una usurpazione di passi 165 un aumento di grana 40;

a carico di Giovanni Salvia fu Francesco Antonio per una usurpazione di passi 329 e grana 60;

a carico di Vincenzo Salvia una usurpazione di passi 1489 ed un aumento di 2 Ducati;

a carico di Paolo Salvia una usurpazione di passi 24 aumento grana 30;

a carico di Luigi Salvia passi 172 grana 30;

a carico di Carlo Pagano usurpazione contrada Pietra di Sopra passi 751 grana 60;

a carico di Giuseppe Ferraro contrada Tuoro piccolo passi 60 grana 10;

a carico di Giuseppe Vuotto contrada Tuoro Piccolo passi 102 grana 30;

a carico di Costanzo Persico passi 782 grana 50;

a carico di Giovanni Arcucci passi 64 grana 10;

a carico di Alessandro Ferraro passi 329 grana 20;

a carico di Francesco Di Maria accosto la casetta del Rio passi 50 grana 40, e per due pascoli in contrada Petraia e Grottelle aumento ducati 5.20;

Infine a Tuoro Piccolo i periti riscontrano una porzione incolta e non occupata nel punto sopra le Grottelle.

Così la perizia del 1831 come e dove siano andati a finire questi aumenti di canone è facile immaginare come pure gli spezzoni allora riscontrati liberi.

  1. USURPAZIONI DEL 1861

Nella seduta del 16 Novembre 1861 i consiglieri delegati Salvatore Federico e Costanzo Federico, per la Verifica dei Demani Comunali nonché dei canoni relativi e per lo scoprimento di alcune parti di terre demaniali usurpate.

Il 22 successivo avevano diviso in due parti : nella prima compresero coloro che possedevano una o più quote Demaniali che non erano annotati né sulle piante di ripartizione, né segnati i loro nomi nei titoli relativi, e che si ignoravano se avevano corrisposto o pur no alcuna annualità al Comune.

In tale categoria figuravano : Contrada Cesina: Nicola Strina fu Luigi, Filippo Vacca per più porzioni, Natale Vuotto fu Costanzo, Domenico di Stefano, Aniello Coppola, Gabriele Ferraro; per la contrada Calabrigi e Matermania: Angelo Salvia fu Luigi, Pasqua Vuotto; per la Contrada Castello : Natale Vuotto di Carmine; per la contrada Torina : eredi di Emanuele Vuotto; per la contrada Petraia: Francesco Catuogno di Costanzo, Angelo Catuogno fu Natale, Nunzio di Stefano, Giovanni Amitrano, Capitolo di Capri; in contrada Mulo : Giuseppe Coppola e Raffaele Racioppi, Vincenzo Esposito fu Giuseppe, Giovanni e Filippo Spadari, Crescenzo Strino, Antonio Vuotto fu Costanzo, Pietro Arcucci fu Aniello, Tommaso Federico fu Carlo, eredi di Emanuele Vuotto, Costanzo Vuotto fu Costanzo, Maddalena Vuotto: ed in contrada Capo di Sopra: Salvatore Salvia fu Vincenzo.

Seconda parte tutti coloro che possedevano terre Demaniali senza titoli e senza corrispondere alcuna prestazione al Comune.

Contrada Calabrici e Matermania: eredi di Giovanni Russo per due porzioni, eredi di Luigi Vuotto, Francesco Vuotto, Carmela Vuotto, per due porzioni;

contrada Denticala: Francesco Arcucci fu Giovanni, Pietro Brunetti fu Salvatore, eredi di Giovanni Russo;

Contrada Tuoro Grande: Raffaele Di Martino di Michele, Salvatore Arcucci fu Giovanni; Matteo Vuotto fu Tommaso;

In contrada Grotta : Costanzo Catuogno fu Antonio; in contrada Torina : Filippo Esposito fu Domenico, Giovanni Arcucci fu Aniello;

contrada Sopra Ajano: Sveno Catuogno fu Natale; Contrada Mulo ed Arsenale : Giuseppe Albanese e Nunzio di Stefano per 9 parate di quaglie ed uno spazio di terra per erbaggio, Ignazio ed Angelomaria Federico per due parate di quaglie.

L’ultima verifica sommaria fu eseguita da quel Consiglio Comunale il 16-22 Novembre 1861 dinnanzi riportata, non si ha più notizia a notare del Demanio Comunale di Capri, fino al 1910quando il Sig. Prefetto di Napoli, nella qualità di Regio Commissario Ripartitore dei demaniComunali della Provincia di Napoli,in data 20 Agosto 1909 diede incarico all’Agente Demaniale Ing. Raffaele D’Ambrosiodi revisionare, verificare e sistemare tutte le terre demaniali del Comune di Capri e l’accertamento delle illegittime occupazioni esistenti sui medesimi.

Naturalmente dopo il 1910 furono concesse in enfiteusi dal Comune di Capri altri territori demaniali ai privati, ne ricordiamo quelle concesse al Sindaco di Capri Edwin Cerio (Tragara) ed a suo Fratello Dott. Giorgio Cerio Arsenale (Torre Saracena), tutte concesse attraverso regolare contratto Notarile di Enfiteusi.

 

PARTE TERZA

Capitolo I

DALL’ ACCERTAMENTO DELL’ ING. RAFFAELE D’ AMBROSIO

 

  1. ACCERTAMENTO CONCLUSIVO DEI DEMANI DI CAPRI DEL 1910

 

Dall’accertamento e dalla revisione dei Demani del Comune di Capri e a seguito dell’emanazione dell’ ordinanza Commissariale del 20 Agosto 1909 che nominava L’Ing. Raffaele d’Ambrosio Agente Demaniale del Comune di Capri, con l’incarico di procedere alla verifica e sistemazione dei Demani, questi recatosi sul posto, dopo lunghe ed accurate indagini, sulla base degli atti antichi conservati presso il Grande Archivio di Stato di Napoli e del Comune di Capri di allora, del catasto onciario, degli atti preparatori del medesimo e degli atti posteriori alla eversione del sistema feudale, nonché ad una diligente e minuziosa ispezione dei luoghi, operata in contraddittorio. 

E dai Fascicoli della Regia Prefettura di Napoli conservati presso l’Archivio di Stato di Napoli come innanzi indicato, il sottoscritto Geometra Orazio GIORDANO di Capri, incaricato dell’ accertamento generale di tutti i fondi comunali concessi a vario titolo a privati di cui alla determinazione comunale n.ro 20 del 31 Maggio 2005; ha rilevato, studiato e trascritto prima a mano e poi in digitale quanto segue:

I territori del Comune di Capri come innanzi abbiamo visto, sono stati in parte concessi dal Comune attraverso le quotizzazioni antiche del 1811, ed in parte concesse in Enfiteusicon la detta censuazione eseguita con l’Atto per Notaio Antonio Alberino, e negli anni susseguenti furono concesse ancora altre terre ai privati in enfiteusi e ancora altre legittimazioni di possesso avvennero nell’anno 1937; queste ultime legittimazioni non sono state trovate all’Archivio di Napoli visto che la busta n. 9 era vuota, perché il contenuto è stato prelevato dalla prefettura per indagini già nel 1954, forse potrebbero stare nell’archivio di Roma, o forse ancora potrebbero essere nell’archivio della Prefettura e Sottoprefettura di Napoli. 

Le operazioni Demaniali come innanzi detto, iniziarono nel mese diSettembre del 1909 e continuarono fino al 1914, per quanto riguarda il lavoro dell’Ing. D’Ambrosio Raffaele. (Altri accertamenti furono eseguiti negli anni 1935 –1938, sui territori del comune di Capri in riferimento alla legge 16 giugno 1927 n.° 1766 sul riordinamento e la liquidazione dei demani degli usi civici).

Il lavoro di accertamento del D’Ambrosio fu eseguito come innanzi già descritto su una minuziosa ricerca di studio di antichi manoscritti, atti e catasti onciari del 1739 e 1741, infatti la relazione del detto Ingegnere inizia così “ La città di Capri non fu mai infeudata da alcuno, bensì essa rimase sempre al Demanio essa godette di speciali privilegi che le furono concessi dai vari Re e Imperatori nelle diverse epoche” (I Famosi privilegi di Capriscritti in latino) e dall’Archivio del Comune di Capri dell’epoca e dalla quotizzazione del 1809 -1811, allora ancora conservata nell’archivio del nostro comune, e dal Catasto Fondiario del 1816 e seguenti Catasti che non sto qui a descrivere, e dagli atti pubblici reperiti presso l’archivio Notarile di Napoli dell’epoca e dalle Testimonianze delle parti.

E dalle misurazioni e dai sopralluoghi effettuate sul posto (su tutto il territorio dell’Isola di Capri) dall’Ing. D’Ambrosio e dal suo assistente Perito Settanni Eduardo.

Da tutta questa ricerca e studio si accertò, quali terreni fossero di privata proprietà e quali invece facessero parte del Demanio Comunale di Capri, e ancora quali invece usurpati ed occupati da privati, se ne misurò l’estensione complessiva detraendone le superfici già concesse, e calcolando i nuovi canoni demaniali, ed i frutti indebitamente percepiti, si compilarono i seguenti verbali :

1. Verbali di ruolo di conciliazioni di terreni demaniali per volontario rilascio;

2. Verbali di ruolo di conciliazioni per legittimazione di possesso;

3. Verbali di reintegra al Comune di Capri di quei terreni demaniali che non avevano lecaratteristiche richieste dall’art. 51 delle Istruzioni 3 Luglio 18611(1Vedi al punto 6);

il tutto in riferimento alle procedure, istruzioni e leggi dell’epoca.

  1. QUADRO GENERALE DEGLI OCCUPATORI

Il D’Ambrosio compilò un “Quadro Generale delle Terre occupate”, che da me è stato ricopiato e rielaborato senza alcuna modifica dei dati, persone e fatti il quale costituisce parte integrante della presente relazione. 

Il quadro generale delle terre occupate per motivi logistici viene allegato separatamente dalla presente si avverte che sono stati trascritti solo i dati riguardanti la località di 

Tiberio” foglio 3 dal n.d’ordine 1 fino al n.d’ordine 60 (Tav. I).

 

  1. 1° RUOLO CONCILIAZIONI DEMANIALI PER VOLONTARIO RILASCIO -

 

L’anno millenovecentoundici, il giorno sedici, nella casa Comunale di Capri, innanzi a noi Raffaele D’Ambrosio, agente immobiliare del Comune suddetto, previi inviti scritti a domicilio, a norma di legge, sono comparsi gli individui compresi nel presente ruolo dal 15 ottobre 1910 fino ad oggi.

Noi agente abbiamo ad essi dichiarato che a seguito della verifica di usurpazioni in danno di questo demanio comunale sono risultate a loro carico delle occupazioni che non rivestono i caratteri necessari a norma di legge, per la legittimazione il possesso, e li abbiamo perciò invitati a conciliarsi nel senso del rilascio delle estensioni demaniali da essi abusivamente possedute, con obbligo di pagare le spese occorse per la verifica nella somma che sarà stabilita dall’Ill. mo Sig. Prefetto della Provincia nella qualità di R. Commissario Ripartitore, nonché tutte le altre spese che potranno occorrere per la legalizzazione ed approvazione del presente, e per immettere il Comune di Capri nell’effettivo possesso dei terreni. E tutti essi hanno dichiarato che riconoscendo la demanialità delle terre da essi occupate, accedono alla conciliazione, ed allo effetto rilasciano fin dal giorno stesso della conciliazione, al Comune di Capri, gli appezzamenti di terreno da essi posseduti come dal presente ruolo e planimetria, e si obbligano di pagare le spese occorse per la verifica e quelle per la legalizzazione del presente ruolo, la trascrizione al Comune degli appezzamenti rilasciati, con la consegna effettiva al Comune deve intendersi avvenuta con la sottoscrizione del presente verbale. Noi agente, viste intendersi avvenuta con la sottoscrizione del presente verbale. Noi agente, viste le leggi demaniali in vigore, prendiamo atto delle dichiarazioni di essi occupatori, ed allo effetto dichiariamo il Comune di Capri nel pieno ed esclusivo possesso delle zone demaniali da essi rilasciate e comprese nel presente ruolo, salvo l’approvazione di esso a norma di legge. Di quanto sopra si è redatto il presente ruolo che si è controfirmato dagli interessati in segno di accettazione, mentre per quelli che hanno dichiarato di essere analfabeti abbiamo apposta la firma Noi agente:

Il presente ruolo comprende n. 38 trentotto conciliazioni, come dalla colonna del numero d’ordine, per una estensione complessiva di ettari ventuno are sedicie centiare quindicirilasciata al Comune di Capri ed è stato chiuso oggi che sono il sedici dicembre millenovecentoundici.

Firmato = L’Agente Demaniale Ing. Raffaele D’Ambrosio

N.°

Tav.

Particella

Contrade

Cognome Nome e Paternità 

degli occupatori

Estensione Complessiva

Ettari: Are: Centiare

1

I

1 –1 bis

 

Schiappa del Vicaiuolo e di Pacifico

Salvia Maria, Luigi, Costanzo e Ciro fu Ciro;

Salvia Raffaele fu Angelomaria;

Salvia Antonino, Michel, Luigi, Carmela, Maria e Pasquale fu Sebastiano 

data conciliazione 15.10.1910

1.83.27

 

2

I

8-9-10-12 a 23

Capo

Salvia Giovanni fu Angelomaria; Salvia Antonio fu Angelomaria; Salvia Andrea fu Giovanni, Salvia Antonio, Carmela e Luigi fu Sebastiano

data conciliazione 15.10.1910

00.50.53

 

3

I

24-25-27-29 a 33

Capo

Salvia Giovanni, Enrico, Teodoro, Maria, e Giulia fu Giuseppe; Salvia Maria fu Antonio; Federico Pasqua di Pasquale; Salvia Carmela, Maria, Pasquale, Antonino, Luigi e Michele fu Sebastiano

data conciliazione 15.10.1910

00.81.45

 

 

4

 

I

 

2.3.4.5.5bis

 

Liscio o Balza del Calato

 

Salvia Maria, Luigi, Costanzo e Ciro fu Ciro; Salvia Raffaele fu Angelomaria, Salvia Andrea fu Giovanni e Salvia Filippo fu Angelomaria

00.96.49

 

17

I

28-39-36-37e 38

Capo

Salvia Concetta, Costanzo, Luigi, Giuseppe e Rosa fu Angelomaria; Salvia Caterina, Matteo, Domenico, Antonio e Paolo fu Michele; Salvia Raffaele, Salvatore, Francesco, Giovanni, Pasquale e Costanzo fu Giuseppe e Salvia Giovanni fu Pasquale

Data conciliazione 18.10.1910

01.64.42

28

I

99

Schiappa di Matermania

Salvia Pasquale, Raffaele, Francesco, Salvatore, Giovanni e Costanzo fu Filippo

Data conciliazione 09.01.1911

01.86.91

30

I

98

Calabrici

Salvia Anna fu Pasquale maritata Iodice

Data conciliazione 11.01.1911

00.11.52

Foglio 3 – P.lle 337-259b

 

Primo ruolo per volontario rilascio del 16 Gennaio 1911

  1. TRASCRIZIONE DELL’ATTO PREFETTIZIO DI BONARIO RILASCIO PRIMO RUOLO DI CONCILIAZIONE 

Repertorio Generale n° 334 – Il Segretario firmato= Palestina

Repertorio Demani N.° 1 - Protocollo Demani N.° 95/ Classifica 2-11-4

RegiaPrefettura diNapoli 

In Nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III° per Grazia di Dio e per Volontà della Nazione

Re D’Italia

Il Consigliere delegato Reggente la Prefettura di Napoli in mancanza del Prefetto, nella qualità di Regio Commissario Ripartitore dei Demani Comunali -

Vista l’ordinanza commissariale del 20 Agosto 1909 che nominava l’Ing. D’Ambrosio Raffaele Agente Demaniale del Comune di Capri, con l’incarico di procedere alla verifica ed alla sistemazione di quei demani -

Vista la relazione dell’Agente, nonché il ruolo delle conciliazioni per bonario rilascio con coloro che occupano abusivamente terreni Demaniali non trovandosi nelle condizioni prescritte dall’Art. 51 delle Istruzioni 3 Luglio 1861, hanno aderito a rilasciare le zone occupate.

Considerato che il detto ruolo si provvede a reintegrare il Comune di Capri nel possesso di Ettari Ventuno are sedici e centiare quindici (Ett. 21.16.15) di Demanio, per …..la legittimazione imposta dalle vigenti leggi-

Vista la nota 8 Agosto 1910 n.° 1480 del Ministero Agricoltura, Industria e Commercio, che approvando la relazione dell’agente, ordinava procedersi alla reintegra di tutte quelle zone per le quali non si fossero rigorosamente verificate le condizioni richieste dall’art. 5 delle Istruzioni 3 Luglio 1861 e della circolare Ministeriale 30 Novembre 1901 e di quei terreni sterili e non suscettibili di cultura che riuniti con altri frammenti di demanio libero, debbono rimanere in proprietà del Comune, anche se per le condizioni speciali del luogo non possono essere utilizzate dalla popolazione allo scopo di conservare inalterata la bellezza naturale del paesaggio.

Considerato che alcuni di tali appezzamenti furono illegalmente concessi dal Comune a privati senza la conferma della Sovrana Sanzione e quindi debbono essere reintegrati ……altrettante usurpazioni-

Vista la deliberazione 16 Gennaio 1911 del Consiglio Comunale di Capri che approva le proposte dell’Agente Demaniale, considerato che con l’approvazione del ruolo di rilascio bonario, il Comune viene ad essere immesso nel possesso di Ettari 21.16.15 di terreno che occupato abusivamente non ricava alcun vantaggio alle finanze del Comune, non producendo alcun canone.

Considerato che le spese occorse per la verifica e per la regolarizzazione degli atti e per la unificazione al Comune in possesso delle terre rilasciate, debbono cedere proporzionalmente a carico degli illegittimi usurpatori –

Visto le usurpazioni luogotenziali 3 Luglio 1861 e la circolare Ministeriale 3 Novembre 1901

OR D I N A

E’ omologato l’annuo ruolo di conciliazione per bonario rilascio con gli occupatori dei demani Comunali di Capri denominati :

Schiappa del Vicaiuolo, Capo, Liscio o Balza del Calato, Tragara, Unghia Marina, Tuoro Grande, Forca, Schiappa di Cecilia, Castello, Mulo, Parate, Ajano di Sopra, Porcello, Calabrici, Arco Naturale, Mortelleto, Tuoro, Cesina, Schiappa di Matermania, Rii, Ajano, Selva Penninata, Piccola Marina, Gonfalone, Torina, Parata, Cala Sciuscella, per l’estensione di Ettari 21.16.15, ruolo aperto il giorno 15 ottobre 1910 e chiuso il 16 Gennaio 1911 che forma parte integrante della presente ordinanza.

I singoli occupatori dovranno rilasciare i terreni usurpati, pagare le spese occorse per la verifica nella misura che sarà stabilita con altra ordinanza, nonché tutte le altre che potranno occorrere per la legalizzazione degli atti e per immettere il Comune di Capri nel possesso delle terre rilasciate.

Napoli addì 21 Marzo 1911

Pel il Prefetto Regio Commissario Ripartitore

Il Consigliere delegato Reggente = firmato= Saverio Bononno.

Vi è allegato il 1° ruolo di conciliazione demaniale per Volontario rilascio come riportato qui sotto ed è lo stesso del punto n. 3 - Capitolo I - Parte Terza

N.°

Tav.

Particella

Contrade

Cognome Nome e Paternità 

degli occupatori

Estensione Complessiva

Ettari: Are: Centiare

1

I

1 –1 bis

 

Schiappa del Vicaiuolo e di Pacifico

Salvia Maria, Luigi, Costanzo e Ciro fu Ciro;

Salvia Raffaele fu Angelomaria;

Salvia Antonino, Michel, Luigi, Carmela, Maria e Pasquale fu Sebastiano 

data conciliazione 15.10.1910

1.83.27

 

2

I

8-9-10-12 a 23

Capo

Salvia Giovanni fu Angelomaria; Salvia Antonio fu Angelomaria; Salvia Andrea fu Giovanni, Salvia Antonio, Carmela e Luigi fu Sebastiano

data conciliazione 15.10.1910

00.50.53

 

3

I

24-25-27-29 a 33

Capo

Salvia Giovanni, Enrico, Teodoro, Maria, e Giulia fu Giuseppe; Salvia Maria fu Antonio; Federico Pasqua di Pasquale; Salvia Carmela, Maria, Pasquale, Antonino, Luigi e Michele fu Sebastiano

data conciliazione 15.10.1910

00.81.45

 

 

4

 

I

 

2.3.4.5.5bis

 

Liscio o Balza del Calato

 

Salvia Maria, Luigi, Costanzo e Ciro fu Ciro; Salvia Raffaele fu Angelomaria, Salvia Andrea fu Giovanni e Salvia Filippo fu Angelomaria

00.96.49

 

17

I

28-39-36-37e 38

Capo

Salvia Concetta, Costanzo, Luigi, Giuseppe e Rosa fu Angelomaria; Salvia Caterina, Matteo, Domenico, Antonio e Paolo fu Michele; Salvia Raffaele, Salvatore, Francesco, Giovanni, Pasquale e Costanzo fu Giuseppe e Salvia Giovanni fu Pasquale

data conciliazione 18.10.1910

01.64.42

28

I

99

Schiappa di Matermania

Salvia Pasquale, Raffaele, Francesco, Salvatore, Giovanni e Costanzo fu Filippo

data conciliazione 09.01.1911

01.86.91

30

I

98

Calabrici

Salvia Anna fu Pasquale maritata Iodice

data conciliazione 11.01.1911

00.11.52

Foglio 3 – P.lle 337-259b

Il presente ruolo comprende n.° 38 partite come dalla colonna del n.ro d’ordine con una superficie di zona rilasciata di Ettari 21.16.15

Capri 16 Gennaio 1911

Firmato = L’Agente Demaniale Ing. Raffaele D’Ambrosio
 

  1. 2° RUOLO CONCILIAZIONI DEMANIALI PER VOLONTARIO RILASCIO 

L’anno millenovecentoundici, nei giorni dal ventidue marzo al ventinove dicembre, nella casa comunale di Capri, innanzi a noi Raffaele D’Ambrosio, agente immobiliare del Comune suddetto, previi inviti scritti a domicilio, a norma di legge, sono comparsi gli individui compresi nel presente ruolo.

Noi agente abbiamo ad essi dichiarato che a seguito della verifica di usurpazioni in danno di questo demanio comunale sono risultate a loro carico delle occupazioni che non rivestono i caratteri necessari a norma di legge, per la legittimazione il possesso, e li abbiamo perciò invitati a conciliarsi nel senso del rilascio delle estensioni demaniali da essi abusivamente possedute, con obbligo di pagare le spese occorse per la verifica nella somma che sarà stabilita dall’Ill. mo Sig. Prefetto della Provincia nella qualità di R. Commissario Ripartitore, nonché tutte le altre spese che potranno occorrere per la legalizzazione ed approvazione del presente, e per immettere il Comune di Capri nell’effettivo possesso dei terreni. E tutti essi hanno dichiarato che riconoscendo la demanialità delle terre da essi occupate, accedono alla conciliazione, ed allo effetto rilasciano fin dal giorno stesso della conciliazione, al Comune di Capri, gli appezzamenti di terreno da essi posseduti come dal presente ruolo e planimetria, e si obbligano di pagare le spese occorse per la verifica e quelle per la legalizzazione del presente ruolo, la trascrizione al Comune degli appezzamenti rilasciati, con la consegna effettiva al Comune deve intendersi avvenuta con la sottoscrizione del presente verbale. Noi agente, viste intendersi avvenuta con la sottoscrizione del presente verbale. Noi agente, viste le leggi demaniali in vigore, prendiamo atto delle dichiarazioni di essi occupatori, ed allo effetto dichiariamo il Comune di Capri nel pieno ed esclusivo possesso delle zone demaniali da essi rilasciate e comprese nel presente ruolo, salvo l’approvazione di esso a norma di legge. Di quanto sopra si è redatto il presente ruolo che si è controfirmato dagli interessati in segno di accettazione, mentre per quelli che hanno dichiarato di essere analfabeti abbiamo apposta la firma Noi agente:

Il presente ruolo comprende n. diciannove conciliazioni, come dalla colonna del numero d’ordine, per una estensione complessiva di ettari ventidueare ottantatree centiare cinquantarilasciata al Comune di Capri ed è stato chiuso oggi che sono il ventinove dicembre millenovecentoundici.

Firmato = L’Agente Demaniale Ing. Raffaele D’Ambrosio.

N.B. questo secondo ruolo per volontario rilascio non è seguito da atto conclusivo della Prefettura, poiché questi terreni furono di nuovo ritenuti dai privati dopo le cause in giudizio.

N.°

Tav.

Particella

Contrade

Cognome Nome e Paternità 

degli occupatori

Estensione Complessiva

Ettari: Are: Centiare

2

I

64

 

S. Maria del Soccorso

Frungillo Atonia fu Gaetano maritata Salvia Vincenzo 

data conciliazione 22.03.1911

firmato= Atonia Frungillo

00.05.55

F. 3 – P. 239 –357 –e porzione della 304

10

I

68

S. Maria del Soccorso

Salvia Raffaele, Michele e Costantino fu Giuseppe

data conciliazione 21.05.1911

firmato= per Salvia Raffaele come da verbale a parte R.D’Ambrosio

 

00.01.80

F.3 – porzione P.113 

 

17

I

67

Pizzolungo Calato o Capo

Salvia Giovanni e Giuseppe fu Paolo; Salvia Matteo, Domenico, Paolo e Caterina fu Michele; Salvia Serafina fu Domenico; Salvia Rosa, Concetta, Costanzo, Giuseppe e Luigi fu Angelomaria; Iodice Filippo, Maria, Margherita e Costanzo fu Pasquale; Vuotto Grazia, Carmela, Giuseppe, Paolo ,Michele, Antonio, Luigi ed Andrea fu Natale; Salvia Matilde, Concetta, Maria, Giovanni, Costanzo, e Assunta fu Luigi; Iodice Concetta, Umberto, Assunta, Costanzo e Pasquale fu Vincenzo.

data conciliazione 20.09.1911

firmato = Russo Carmine gestore dei congiunti e della moglie Iodice Margherita nonché per l’autorizzazione maritale

e R. D’Ambrosio 

00.47.06

F. 3 P.23

 

18

 

I

 

72-73-74

 

 

S. Maria del Soccorso

 

Congregazione di Carità di Capri

Rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig. Raffaele Serena 

data conciliazione 28.11.1911

firmato= Raffaele Serena quale presidente della Congregazione della Carità di Capri giusta e conformemente la deliberazione del 1° Dicembre 1911

 

01.52.65

F. 3 P.109 di are 27.23 e P. 108

  1. LEGITTIMAZIONE DI POSSESSO CON I PRIVATI (USURPATORI) DI RITENERE LE TERRE OCCUPATE DEL DEMANIO COMUNALE

Premessa introduttiva

Prima di procedere alla stesura di questo verbale voglio spiegare sinteticamente alcuni aspetti sulla legittimazione di possesso dell’epoca trattata:

L’articolo 51 delle istruzioni 3 Luglio 1861 negli atti menzionato è alla base di tutto il procedimento, infatti l’art. 51 suggeriva ai Commissari Ripartitori di proporre alla sanzione sovrana, in via di conciliazione, la legittimazione di possesso dei terreni demaniali occupati da lungo tempo o migliorati con migliorie permanenti e fisse al suolo. 

Voglio dire in parole semplici se un terreno demaniale si trovava in possesso a qualcuno, se questo qualcuno avesse in qualsiasi modo migliorato il terreno con delle azioni sia legate all’agricoltura che meramente costruttive, per esempio: aver creato dei terrazzamenti supportati da muri di contenimento, di aver piantato degli alberi da frutteto e anche legnatico, di aver creato un vigneto o un oliveto o addirittura di aver realizzato dei manufatti rurali per il ricovero degli animali (anche case ad uso abitativo) ecc. questi potevano conciliarsi in giudizio e poter fare istanza di legittimazione di possesso.

Quando l’Ing. D’Ambrosio entrò nel territorio di Villa Lysis rimase incredulo nel vedere che su un dirupo di rocce fu realizzata una lussuosa Villa con grandi terrazzi e altri corpi di fabbrica, nelle righe della sua lunga relazione cita : “Sarebbe difatti, secondo me, pensare per esempio, a reintegrare un pezzo di terra demaniale dove si sia costruita una villa sontuosa, pur avendo all’intorno roccia nuda completamente, ed altri pezzi, che in un comune qualunque dovrebbe essere senz’altro reintegrata in quel di Capri meritano l’attenzione di chi non è chiamato solo a garantire il demanio comunale”.

La legittimazione dei possessi dipendenti da usurpazioni commesse sul demanio universale dei Comuni (Il demanio di Capri è un demanio universale e non un demanio feudale) è un beneficio che la legge accordava quando concorrevano determinate condizioni, sempre che alle componenti autorità di allora sembrava giusto e conveniente concederlo, tenendo conto anche dei pubblici interessi collegati alla conservazione del demanio comunale, è da precisare che questo beneficio che la legge poteva accordare non era un diritto di cui si potesse ottenere il riconoscimento mediante un’azione giudiziaria.

E’ da ricordare che i demani sono inalienabili, imprescrittibili, ed inusucapibili sino a quando non siano stati quotizzati o legittimati nelle mani dei suoi occupatori, ovvero sdemaniato nelle forme di legge. La quotizzazione, la legittimazione e lo sdemaniamento mutano bensì la natura giuridica dei terreni, ma limitatamente alla parte di essi che dalla quotizzazione, della legittimazione e dello sdemaniamento formò oggetto specificatamente. Il resto rimane demanio.

 

  1. 1° RUOLO CONCILIAZIONI PER LEGITTIMAZIONE DI POSSESSO

A.S.N. usi civici serie III° Busta 4 Libro 4

 

Prefettura di Napoli

 

Provincia di Napoli 

Comune di Capri

 

L’anno millenovecentodieci, il giorno quindici Ottobre e seguenti, come dal presente ruolo, nella casa comunale di Capri, avanti di noi Ing. Raffaele D’Ambrosio, agente demaniale del comune medesimo, previi inviti scritti a domicilio, sono comparsi gli individui compresi nel presente ruolo, tutti: occupatori di terreni demaniali del Comune di Capri. Noi agente fatto loro estensivo il risultato della verifica di usurpazione espletata da noi medesimo, li abbiamo invitati a conciliarsi nel senso di ritenere le terre occupate ai seguenti patti e condizioni:

1° - di pagare al Comune di Capri il giorno del quindici Ottobre di ciascun anno il canone proporzionale alla superficie occupata risultante dall’apposita colonna del presente ruolo:

2° - di pagare al comune una sola volta, allorché verrà approvato il presente ruolo nelle forme di legge, la somma per ciascun appezzamento transatta a titolo di frutti indebitamente percepiti, anch’esse risultante dall’apposita colonna del presente ruolo.

3° - di pagare le spese occorse per la verifica delle usurpazioni e per la conciliazione del presente ruolo, nonché le altre che occorrere per la sua legalizzazione, nella cifra che per ciascuno occupatore verrà a risultare in proporzione della estensione occupata ed in conformità dell’analogo ruolo di riporto di dette spese che a suo tempo verrà approvato dal Regio Commissario Ripartitore.

4° - di migliorare sempre più i terreni medesimi, di cingerli di muri a secco, o siepi vive la dove essi confinano con le pubbliche strade o con zone del demanio libero.

A tali patti e condizioni hanno aderito di conciliarsi, come sopra è detto, gli occupatori compresi nel presente ruolo i quali hanno in segno di accettazione apposto la propria firma nell’apposita colonna, mentre per coloro che analogamente richiesti, hanno dichiarato di essere analfabeti abbiamo apposto la nostra firma .

Capri addì 15 Ottobre 1910 

 

Firmato = L’Ing. Raffaele D’Ambrosio

 

 

Vedi il 1° Ruolo di Legittimazione di Possesso (Tabella n. 1) Allegato D

 

  1. TRASCRIZIONE DELL’ATTO PREFETTIZIO DI 1° LEGITTIMAZIONE DI POSSESSO DI PROPRIETA’

 

Repertorio Generale n.ro 335

Il segretario firmato=Palestino

Protocollo Demani Comunali n.ro 96 - classifica 2-11-4

Repertorio Demani n.ro 2

 

RegiaPrefettura diNapoli 

In Nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III° per Grazia di Dio e per Volontà della Nazione

Re D’Italia

Il Consigliere Delegato reggente la Prefettura di Napoli in mancanza del Prefetto, nella qualità di Regio Commissario Ripartitore dei demani Comunali.

Vista la ordinanza commissariale del 20 agosto 1909 che nominava l' Ingegnere Raffaele D'Ambrosio Agente Demaniale del Comune di Capri con l'incarico di procedere alla verifica e sistemazione di quei demani.

Visto gli atti istruttori e la relazione del detto Agente, nonchè il ruolo delle conciliazioni, tendenti alla sistemazione del demanio, di cui parte era occupata illegalmente, parte concessa in enfiteusi senza la Sovrana Sanzione e parte quotizzato nel 1811.

Considerato che il ruolo di recente compilato si riferisce ad una estensione complessiva di Ettari 73.44.93 con un canone complessivo di lire 1405,69 di cui Ettari 41.25.91 corrispondono a precedenti concessioni che per la loro maggior parte non erano gravato da alcun canone;

Considerato che la differenza di ettari 32.23.02 devesi attribuire ad abusiva occupazione.

Vista la nota 8 agosto 1910 n.ro 1480 del Ministero di Agricoltura Industria e Commercio, che approva la proposta dell'agente demaniale contenente nella relazione alligata allo stato generale degli occupatori nel senso cioè di legittimare tutte quelle occupazioni che trovasi nelle condizioni prescritte dall'articolo 51 delle istruzioni del 3 luglio1861, tenendo inoltre conto, delle condizioni locali, delle piccole estensioni che formano un sol corpo con terreno adiacente e dove vennero costruite ville o case di lusso ed edifici, cercando di non far rimanere interrotta la continuità e la regolare configurazione del demanio da reintegrarsi in seguito considerato che occorre formare un ruolo in cui siano anche comprese le quote concesse nel 1811, affinché i concessionari si mettano in regola col pagamento del canone arretrato;

Visto le ordinanze commissariali del 31 agosto e del 6 settembre 1910 che approvano la tariffa dei canoni da imporsi nei terreni da legittimare e le annualità da pagarsi per frutti indebitamente percepiti;

Vista la Deliberazione 16 gennaio 1911 del consiglio Comunale di Capri che approva gli atti compiuti dall'Agente Demaniale.

Considerato che le conciliazioni furono conchiuse precisa constatazione che gli occupatori si trovavano nelle condizioni volute dall'art. 17 delle istruzioni 3 luglio 1861 e che esse assicurano al Comune, un canone di lire 1405,69 oltre la rivalsa dei frutti indebitamente percepiti di lire 39.859.

Considerato che le spese del procedimento di verifica, nonchè quelle per la legittimazione, debbono cadere a carico degli interessati proporzionalmente alla estensione da ciascuno posseduta, e che costoro sono tenuti a pagare il contributo Fondiario gravante sul terreno occupato;

Visti i R.D. 3 dicembre 1808; 10 marzo 1810 e le istruzioni 3 luglio 1861;

OR D I N A

 

1° Sono omologate le conciliazioni conchiuse dall'Agente Demaniale Signor Ingegnere Raffaele d'Ambrosio, con gli occupatori del demanio Comunale: Ajano di Sopra, Torina, Castello, Mulo, Sopra Capo, Tuoro Piccolo e Tamborio, Grotta, Calanga, Sopra Monte, Moneta, Pietra di Sopra, Nave, Pizzolungo o Calata, Tuoro Grande, Tragara, Funno, Lenzuolo, Calabrici, ed altri modi, per la estensione complessiva di Ettari 73:44:93 col pagamento del complessivo annuo canone di lire 1.405,69 a titolo di rivalsa dei frutti indebitamente percepiti di lire 3.985,90 giusto il ruolo aperto il giorno 15 ottobre 1910 chiuso il 16 gennaio 1911, che forma parte integrante della presente ordinanza.

2° Ogni occupatore è riconosciuto pieno proprietario dell'appezzamento concessogli con i seguenti obblighi:

a) di pagare al Comune di Capri il 15 ottobre di ogni anno a cominciare dal 1910 il Canone risultante dall'apposita colonna dell'annesso ruolo;

b) di pagare al Comune stesso per una sola volta, allorchè la presente ordinanza sarà sanzionata con Decreto Reale, la somma per ciascun appezzamento convenuta a titolo di frutti indebitamente percepiti, come da altra colonna del ruolo;

c) di pagare le spese occorse per la verifica delle usurpazioni e per la compilazione del ruolo, nonchè quelle che potranno occorrere per la legalizzazione degli atti nella misura che per alcun occupatore sarà stabilita, secondo l'estensione del terreno occupato ed in conformità del ruolo di riparto da approvarsi con altra ordinanza;

d) di pagare annualmente il tributo fondiario gravante sull'appezzamento occupato;

e) di migliorare i terreni, di cingerli di muri a secco o siepi dove là tali confinano con la strada di pubblico accesso e con parte del demanio libero e far apporre a proprie spese i termini lapidei in quei punti ove sarà ritenuto necessario . Napoli, addì Ventuno Marzo Millenovecentoundici

Per il Prefetto Regio Commissario Ripartitore = il Consigliere Delegato Reggente firmato = Saverio Bononio o Bononno.

La presente ordinanza è stata sanzionata con R° Decreto 23 aprile 1911 registrata alla Corte dei Conti addì 3 maggio 1911 - Decreti Amministrativi Reg. 108-761-284 = pervenuto in Prefettura con Ministeriale 15 maggio n.ro 794 classifica 58-1=38-1 e protocollata al protocollo dell'ufficio demani in data 19 maggio 1911 n.ro 194 classifica 2-11-4

Napoli addì 19 maggio = Il Segretario = Firmato Bassardi.

L'annesso ruolo è stato registrato il 7 giugno 1911 = registrato all'ufficio atti privati n.ro 20752=Vol. 347 Serie 4 = Napoli 7 giugno 1911 Esatto lire sessantotto e centesimi 32 = Il ricevitore = firmato = Ciccaglione - Il Segretario firmato = Bassardi

Timbro Prefettura di Napoli

 

  1. 2° RUOLO DI CONCILIAZIONI PER LEGITTIMAZIONI DI POSSESSO

 

L’anno millenovecentoundici, dal giorno quindici marzo al ventinove dicembre, nella casa comunale di Capri avanti di Noi Raffaele D’Ambrosio, Agente demaniale del comune medesimo, previi inviti scritti a domicilio, sono comparsi gli individui compresi nel presente ruolo, tutti occupatori di terreni demaniali del Comune di Capri.

Noi agente fatto loro estensivo il risultato della verifica di occupazioni espletata da noi medesimo, li abbiamo invitati a conciliarsi nel senso di ritenere le terre occupate ai seguenti patti e condizioni:

1° - di pagare al Comune il giorno 15 agosto di ciascun anno il canone proporzionale alla superficie occupata risultante dall’apposita colonna del presente ruolo;

2° - di pagare al Comune, una sola volta, allorché verrà approvato il presente ruolo, nella forma di legge, la somma per ciascun appezzamento transatta a titolo di frutti indebitamente percepiti, anch’essa risultante dall’apposita colonna del presente ruolo;

3° - di pagare le spese occorse per la verifica delle usurpazioni e per la compilazione del presente ruolo, nonché le altre che potranno occorrere per la sua legalizzazione, registro ecc. nella cifra che per ciascun occupatore verrà risultare in proporzione della estensione occupata, ed in conformità dell’analogo ruolo di riparto di dette spese che a suo tempo verrà approvato dal Prefetto della Provincia nella qualità di R. Commissario Ripartitore, o da chi per esso a norma di legge;

4° - di fare a proprie spese, e nel termine voluto dalla legge, le opportune volture catastali, e di rimborsare il Comune delle somme che all’uopo potrà anticipare, nonché di pagare annualmente il tributo fondiario gravante sugli appezzamenti occupati;

5° - di migliorare sempre più i terreni medesimi, di cingerli di muri a secco, o di siepi vive, là dove essi confinano con pubbliche strade o con zone di demanio libero, o di rimborsare al comune la spesa necessaria per l’apposizione dei termini lapidei in quei punti in cui ciò sia ritenuto necessario dall’Autorità demaniale o dall’amministrazione comunale.

A tali patti e condizioni, da noi Agente ripetuti a ciascuno, hanno aderito di conciliarsi come sopra è detto gli occupatori compresi sul presente ruolo, i quali hanno in segno di accettazione apposta la propria firma nell’apposita colonna, mentre che per coloro che analogamente richiesti hanno dichiarato di essere analfabeti abbiamo apposto la nostra firma noi Agente:

 

addì 29 Dicembre 1911

 

Firmato = L’Ing. Raffaele D’Ambrosio

 

Vedi il 2° Ruolo di Legittimazione di Possesso (Tabella n. 3) Vedi Allegato D

 

  1. TRASCRIZIONE DELL’ATTO PREFETTIZIO DEL 2° RUOLO DI LEGITTIMAZIONE DI POSSESSO DI PROPRIETA’

Protocollo Demani n.ro 5 classifica 2-11-4

Repertorio ufficio Demani n.ro 6

Repertorio Generale della Prefettura n.ro 461

Il Consigliere Aggiunto = firmato = Polenina

 

RegiaPrefettura diNapoli 

In Nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III° per Grazia di Dio e per Volontà della Nazione

Re D’Italia

 

Il Prefetto della Provincia di Napoli nelle sue funzioni di Regio Commissario Ripartitore dei Demani Comunali Vista l'ordinanza Comunale del 20 agosto 1909 che nominava l'Ing. Signor Raffaele D'Ambrosio Agente Demaniale del Comune di Capri, all'incarico di procedere alla unifica e sistemazione dell'intero demanio di detto Comune;

Visti gli atti istruttori e la relazione del predetto Agente, nonchè il secondo ruolo delle conciliazioni, con cui si provvede alla sistemazione del restante demanio: Tuoro Piccolo, S.Michele, S.Maria del Soccorso, Denticala, Calabrici, Calanga, Cesina, Cala Masullo, Ferrante, Capo e Caterola, Tragara, Cercola ed con altri modi, di cui parte trovasi abusivamente occupato, parte concessa in enfiteusi come bene patrimoniale del Comune e quindi con le norme che regolano la commissione di tali beni senza provocare su di queste concessioni di formulazione e parte vennero quotizzate nell'anno 1811;

Considerato che tutte le operazioni eseguite sui demani del Comune di Capri e che non sono state sanzionate con Regio Decreto, debbano ritenersi nulle ed imputarsi di alcun effetto giuridico ed i possessori sono abusivi occupatori di demanio Comunale.

Considerato che il ruolo recentemente presentato dall'agente demaniale Ing. Raffaele D'Ambrosio si riferisce ad una estensione complessiva di Ettari 40.51.79 con un canone complessivo di lire 653,00 di cui Ettari 18.29.65 col Canone annuo di Lire 256,78 rappresentano precedenti concessioni di Ettari 22.22.14 con il Canone di Lire 396,52 rappresentano occupazioni abusiva sul demanio Comunale.

Vista la Nota 8 Agosto 1910 n.ro 1480 del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio con cui si approvano le proposte contenute nella relazione dell'agente.

Vista la propria ordinanza 21 marzo 1911 n.ro 96

Sanzionata con Regio Decreto 23 Aprile 1911 con cui venne approvato il ruolo di legittimazione di alcuni appezzamenti del demanio Comunale di Capri per l'estensione complessiva di Ettari 73:44:93 con canone annuo complessivo di Lire 1405,69 e con Lire 3985,90 per frutti indebitamente percepiti.

Ritenuto che occorre formare un ruolo suppletivo in cui siano compresi gli abusi occupatasi del Demanio che per diverse ragioni non potettero essere compresi nel primo ruolo approvato con l'ordinanza e con Regio Decreto sopra indicato;

Ritenuto che possono legittimarsi tutte quelle occupazioni che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 51 delle istruzioni 3 Luglio 1861;

Viste le ordinanze commissariali del 31 Agosto e del 6 Settembre 1910 che approvano la tariffa dei demani da imporsi sopra i terreni da legittimare e fissano le annualità di canoni da pagarsi per frutti indebitamente percepiti; Vista la deliberazione 29 dicembre 1911 del Consiglio Comunale di Capri che approva il ruolo suppletivo per legittimazione di possesso presentato dall'Agente Demaniale in numero di 50 partite per una estensione complessiva di Ettari 40:51:79 per Lire 653,30 di canone annuo e per Lire 1798,35 quale somma transatta a titolo di frutti indebitamente percepiti;

Considerato che le legittimazioni furono concluse previa constatazione, che gli occupatori si trovano nelle condizioni volute dall'articolo 51 delle istruzioni approvate con Regio Decreto 3 Luglio 1861 che esse oltre a provvedere alla completa sistemazione del demanio comunale di Capri, assicurano al Comune un Canone suppletivo di Lire 653,30 e la somma di Lire 1798,35 per rivalsa di frutti indebitamente percepiti;

Considerato che tutte le spese del procedimento di notifica, nonchè quelle occorrenti per la legittimazione e per il perfezionamento degli atti debbano cadere a carico degli interessati proporzionalmente alla estensione di terreno che ciascuno posseduta , e che costoro sono tenuti a pagare il tributo fondiario gravante sugli appezzamenti legittimati;

Visti i Regi Decreti 3 Dicembre 1808 e 10 marzo 1810, gli articoli 176 e 177 della Legge organica 12 dicembre 1816 e l'articolo 51 delle istruzioni luogotenziali approvate con Regio Decreto 3 Luglio 1861;

 

OR D I N A

 

1° Sono omologate le conciliazioni per legittimazione di possesso concluse dall’agente demaniale Signor Ing. Raffaele D’Ambrosio con gli occupatori del demanio comunale di Capri, denominato: Tuoro Piccolo, San Michele, S. Maria del Soccorso, Denticala, Calabrici, Calanga, Cesina, Cala Masullo, Ferrante, Capo e Caterola, Tragara, Torina, Cercola, Parate, Grotta, Mulo, Castello, Sopramonte, Cala dei Pulci e Cala della Grotta, Funno, Cala del Fico, Cala Sciuscella, Semaforo, Moneta, Moneta, Pietra di Sopra, Monte del Lauro, Bavelle, Cala dei Finocchi, per una estensione complessiva di Ettari 40.51.79 con un canone annuo complessivo di Lire 653,30, e con la somma di Lire 1798,35 per frutti indebitamente percepiti giusto il ruolo aperto il giorno quindici Marzo millenovecentoundici e chiuso il giorno Ventinove Dicembre millenovecentoundici, che forma parte integrante della presente Ordinanza.

2° Ogni occupatore è riconosciuto “pieno e legittimoproprietario” dell’Appezzamento concessogli alle seguenti condizioni:

a) – di pagare al Comune di Capri il giorno 15 Agosto di ciascun anno a cominciare dal 15 agosto 1911 il canone proporzionale alla superficie occupata come risulta dall’apposita colonna del ruolo;

b) di pagare al Comune di Capri una sola volta allorquando la presente ordinanza sarà Sovranamente approvata, la somma per ciascun appezzamento transatta a titolo di frutti indebitamente percepiti, anch’essi risultante dall’apposita colonna del ruolo;

c) di pagare tutte le spese occorse per la verifica delle usurpazioni e compilazione del ruolo, nonché le altre occorrenti per la legalizzazione degli atti, tassa di registro, spese di copia ed altre, nella cifra che per ciascuno occupatore verrà a risultare su proporzione della estensione occupata ed in conformità dell’omologato ruolo di riporto di dette spese, che a suo tempo verrà approvato dal Prefetto Regio Commissario Ripartitore;

d) di eseguire a proprie spese nel termine voluto dalla legge le Volture Catastali, qualora gli appezzamenti legittimati si troveranno intestati nel nuovo catasto al Comune e di rimborsare il comune delle somme che all’uopo potrà anticipare, nonché di pagare annuo canone, il tributo fondiario gravante sull’appezzamento occupato;

e) di migliorare sempre più i terreni medesimi ungerli di muri a secco, e di siepi vive la dovesse confinano con pubbliche strade e con zone di demanio libero e di rimborsare il comune della somma anticipata per l’approvazione di termini lapidei in quei punti ove sia ritenuta necessaria dall’autorità demaniale o dall’amministrazione comunale;

 

Napoli 27 Gennaio 1912

 

Il Prefetto Regio Commissario Ripartitore

Firmato = Sorge

La presente ordinanza è stata sanzionata con Regio Decreto del 18 Febbraio 1912 = Registrato alla Corte dei Conti addì 29 febbraio 1912 = Decr. Amm.voReg. 120 fogl 91 firmato = Yung = Pervenuto in Prefettura con Ministeriale il giorno 11 Marzo 1912 Vol. 7 del mese e anno con il N.ro 264/58-3-3Protocollato dall’ ufficio dei demani comunali il giorno 11 Marzo 1912 con N.ro 116-2-11-4di protocollo

Napoli 11 Marzo 1912

Il Segretario firmato = Ba………

 

Segue il 2° ruolo di conciliazione di legittimazione di possesso, allegato alla presente relazione sotto allegato D

A.S.N. busta n.° 5 usi civici serie III°

 

PARTE QUARTA

CAPITOLO I

Verbali – Lettere – Atti diversi –

 

  1. Verbale dell’Ing. D’Ambrosio Raffaele di legittimazione di possesso peralcune estensioni.

L’anno 1911 il giorno diciassette Marzo in capri e propriamente nella contrada Tiberio noi Ing. Raffaele D’Ambrosio agente demaniale del Comune suddetto.

All’oggetto di provvedere alla sistemazione e liquidazione della procedura demaniale di cui ai numeri d’ordine 64-65-66-67-68-39-70 dello stato generale degli occupatori di questo demanio Comunale da noi ridotto, previo regolari avvisi alle parti, ci siamo recati nella suddetta contrada, dove abbiamo rinvenuti i Signori:

1° Frungillo Antonia fu Gaetano, in nome proprio e quale rappresentante del marito Salvia Vincenzo Emigrato in America; 2° Giovanni Salvia fu Pasquale; 3° Catuogno Costanzo fu Angelomaria, in nome proprio e parte della moglie Salvia Giovanna; 4° Salvia Pasquale fu Filippo in nome proprio e quale gestore dei Fratelli Francesco, Giovanni, Costanzo, Salvatore e Raffaele Emigrati in America; 5° Salvia Raffaele fu Giuseppe in nome proprio e quale gestore dei fratelli Michele e Costantino Emigrati nelle Americhe; 6° Tedesco Enrico fu Giuseppe in nome proprio e parte della moglie Salvia Rosa e quale gestore dei cognati Salvia Costanzo, Giuseppe, Luigi e Concetta fu Angelomaria Emigrati in America; 7° Catuogno Rosa fu Giovanni, col marito Marino Francesco, in nome e per parte delle madre Salvia Caterina Inferma, e degli zii Salvia Matteo, Paolo Antonio, Domenico fu Michele, Emigrati in America; 8° Il Sig. Vuotto Carmine fu Salvatore Assessore del Comune di Capri, appositamente delegato dal Sindaco = Resa ostensiva alle parti stesse la pianta geometrica degli appezzamenti da essi Salvia posseduti, come si rivela dalla copia che si unisce a questo verbale, abbiamo loro dichiarato che non tutta l’estensione usurpata poteva essere conciliata per legittimazione di possesso, bensì una superficie di are 13 e centiare 21 doveva essere senz’altro reintegrata al demanio comunale, e la differenza di usurpazione poteva da egli stessi ritenerli mercè pagamento di annuo canone a favore del Comune medesimo.

Avendo tutte le parti presenti aderito alla proposta di conciliazione si è proceduto al distacco materiale ed effettivo delle zone a reintegrarsi e queste vedasi segnate nell’alligata pianta con tratti di color rosso. In seguito a tale distacco, ed alla presente operazioni di liquidazione, è risultato quanto segue:

Frungillo Antonia fu Gaetano rilascia la superficie di mq. 555 e si concilia per legittimazione di possesso per la restante usurpazione di mq. 5868 con l’annuo canone a favore del Comune di £. 5.86 – Salvia Giovanni fu Pasquale si concilia per legittimazione di possesso di mq. 678 con l’annuo canone di £. 1.00 a favore del Comune – Catuogno Costanzo nella sua espressa qualità si concilia per legittimazione di possesso di mq. 852 coll’annuo canone di £. 1.27 a favore del Comune – Salvia Pasquale, nella qualità come sopra, si concilia per il rilascio di mq. 137 e per legittimazione di mq. 790 coll’anno canone di £.0.79- Salvia Raffaele, similmente come sopra, si concilia per il rilascio di mq. 180 e per legittimazione di possesso di mq. 470 coll’annuo canone di £. 0.47 –

Tedesco Enrico si concilia per il rilascio di una zona coperta a volta, (costruzione romana) sottoposta in parte alla pubblica strada e per legittimazione di possesso di mq. 905 coll’annuo canone di £. 1.00 – Catuogno Rosa nella qualità come sopra, si concilia per il rilascio di mq. 497 e per legittimazione di possesso di mq. 848 coll’annuo canone di £. 1.00 – Catuogno Rosa nella qualità come sopra, si concilia per il rilascio di mq. 497 e per legittimazione di possesso di mq. 848 coll’annuo canone di £. 1.00 – in conseguenza di che bisognerà procedere alle relative Volture e frazionamenti di mappa per quando si riferisce alle zone rilasciate nel seguente modo:

1° n.° di mappa 357 foglio 3 = intestata a Frungillo Atonia fu Gaetano della complessiva estensione di are 17 e centiare 68 va frazionato per mq. 555 al Comune di Capri (come dal tipo alligato) ed il restante rimane in testa di essa Frungillo, la detta porzione che rimane alla Frungillo unitamente al n.° 103 di mappa foglio 3 intestata a Salvia Vincenzo fu Antonio, va modificata nella intestazione dovendosi aggiungere l’annotazione di livellaridel Comune di Capri.

2° Il n.° 104 –105 di mappa foglio 3, in testa a Salvia Caterina, Matteo, Domenico, Antonio e Paolo fu Michele va frazionato per mq. 497 al Comune di Capri, come dall’alligato tipo, tratti di color rosso, ed il resto in testa agli stessi con l’annotazione livellari del Comune di Capri.

3° Il n.° 117 di mappa foglio 3 in testa a Salvia Giovanni va modificato nell’annotazione dovendosi aggiungere livellaria al Comune di Capri.

4° Il n.° 114 di mappa foglio 3 va modificato nella ditta, dovendosi riportare in testa al Comune di Capri.

5° Il n.° 115 di mappa foglio 3 va frazionato per mq. 74 in testa al Comune di Capri, e la rimanente porzione deve essere variata agli stessi intestatari com’annotazione di livellari del comune di Capri.

6° Il n.° 113 di mappa foglio 3 va frazionato per mq. 180 in testa al Comune di Capri e la restante porzione deve iscriversi in testa ai Sig.ri Salvia Costantino, Raffaele e Michela fu Giuseppe livellari alla Congrega di Carità ed al Comune di Capri.

7° Il n.°113 di mappa foglio 3 va frazionato per mq. 40 in testa al Comune di Capri, e la rimanente porzione deve essere lasciata unitamente al n.° 110 di mappa foglio 3 in testa agli stessi intestatari con l’annotazione livellari al Comune di Capri.

Delle zone rilasciate, come sopra e detto, Noi agente demaniale abbiamo dato il possesso legale e materiale ad esso Sig.ri Vuotto Carmine nella su espressa qualità.

Il presente verbale letto e confermato viene sottoscritto solamente dal Sig. Pasquale Salvia , Tedesco Enrico, Frungillo Antonia, dall’Assessore Vuotto Carmine, e da noi Agente, essendosi gli altri dichiarati analfabeti.

Firme : Pasquale Salvia, Tedesco Enrico fu Giuseppe, Frungillo Antonia, Vuotto Carmine assessore

L’Agente Demaniale

Ing. Raffaele D’Ambrosio

 

  1. Lettera scritta dal Sindaco di Capri, indirizzata al Prefetto di Napoli nell’anno 1920.

Regia Prefettura di Napoli, R. Commissario Ripartitore dei Demani Comunali

Provincia di Napoli

Il municipio di Capri con nota del 3 Marzo 1920 prot. n.° 896 ad oggetto ordinanze commissariali del 3 febbraio c.a.

Ill.mo Prefetto R. Commissario Ripartitore dei demani della Provincia di Napoli (arrivato 1l 3 aprile 1920)

Il Comune di Capri scrive: in ordine alle ordinanze del 3 febbraio c.a. questo ufficio sottomette alla S.V. Ill.ma quanto segue:

1. nulla è dovuto da questa amministrazione all’Avvocato Vitagliano Gaetano essendo egli già stato soddisfatto delle sue competenze, anzi il Vitagliano deve ancora consegnare al Comune tutti i documenti rilasciatogli per consulta. Cosa che egli non ha ancora ottemperato nonostante le reiterate richieste fattegli, trattandosi di documenti importanti per il comune, specialmente la copia dell’Istrumento del Notaio Alberino riportante la 1° ripartizione di queste terre demaniali, i due registri planimetrici, dell’agente demaniale Garella della ripartizione demaniale e dei due manoscritti riguardanti i fitti degli antichi demani raccolti dal Sindaco Feola e dei beni della soppressa Certosa, questa amministrazione si rivolge alla S.V. Ill.ma a volerne far disporre l’immediata consegna.

2° Il preteso compenso di Lire 1569 per la causa degli eredi Ferraro, per il Demanio Mulo, non è dovuto da questo comune ma bensì dagli eredi Ferraro ecc.ecc.

3° Compenso lire 765,32 per causa eredi Garofalo, Ferraro Rosati e Serena per il demanio Porcello. (A.S.N. USI Civici serie III° Busta 5)

  1. Atti della R. Prefettura per legittimazione di possesso a Vuotto e Tedesco(trascritti solo per uso studio) 

 

Vittorio Emanuele III°

Per Grazia di Dio e per Volontà della Nazione

 

Re D’Italia

Sulla proposta del Nostro Ministero Segretario di Stato per l’Agricoltura, la Industria ed il Commercio.

 

Abbiamo decretato e decretiamo :

 

Articolo I°

 

E’ approvata l’ordinanza 10 Agosto 1914 del Prefetto di Napoli, R. Commissario Ripartitore dei demani comunali, che omologa la conciliazione conchiusa fra il Comune di Capri ed i Signori Vuotto Giuseppe e Costanzo fu Antonio, per la legittimazione di are 29.82 da essi occupate nel demanio comunale, in contrada Tuoro, con il peso dell’annuo canone di Lire cinque e centesimi novantasei (£.5.96) a favore del Comune di Capri;

 
Articolo II°

 

In caso di Affrancazione del Canone, il capitale corrispondente dovrà essere investito in rendita pubblica intestata al Comune di Capri, con vincolo a disposizione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, per scopi consequenziali ecc.

Visti i R. Decreti 3 dicembre 1808; 10 marzo 1810, l’art. 51 delle istruzioni 3 luglio 1861 e la circolare 30 novembre 1901 del Ministero dell’Agricoltura, Industrie e Commercio

 
ORDINA

 

I° L’omologato verbale 27 marzo 1913 dell’agente demaniale Ing. Raffaele D’Ambrosio per la legittimazione a favore dei Sig.ri Vuotto Giuseppe e Costanzo fu Antonio di are 29.82 di demanio in contrada Tuoro Comune di Capri.

 

II°SINTESII Signori Vuotto Giuseppe e Costanzo fu Antonio sono riconosciuti legittimi proprietari del suddetto appezzamento con l’obbligo:

a) di pagare al 15 Agosto di ogni anno a cominciare dal 1913 il canone di £. 5.96;

b) di pagare in una sola volta £. 35.76 per i frutti indebitamente percepiti;

c) di pagare il tributo fondiario gravante sul fondo segnato ai numeri 99 e 152 del foglio VI° del catasto nuovo;

d) di pagare le spese tutte del presente ruolo ecc.;

e) di migliorare sempre più la zona concessa.

 

La zona chiesta per la legittimazione di possesso è quella riportata al n.° 21 del ruolo del volontario rilascio approvato con ordinanza commissariale del 21 marzo 1911 per l’estensione di mq. 2982 facente parte dell’appezzamento segnato nella tavola II° al n.ro 74 nostra planimetria stato generale occupatori.

 

Delle Leggi Demaniali Il Ministero proponente è incaricato dell’esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla corte dei conti.

Dato a Roma affì 30 agosto 1914

Firmato = Vittorio Emanuele e controfirmato G. Cavatola

Registrato alla Corte dei Conti addì 9 settembre 1914 = Reg 165 = Decreto Amministrativo n.°274.

 

 

 

Rep. Amm.vo demani n.° 14

Rep. Gen. Della Prefettura n.° 694 = Il Consigliere Aggiunto = firmato = Palestino

Protocollo n.° 183 – Classifica 2-11-4

 

Vittorio Emanuele III°

Per Grazia di Dio e per Volontà della Nazione

 

Re D’Italia

 

Sulla proposta del Nostro Ministero Segretario di Stato per l’Agricoltura, la Industria ed il Commercio.

 

Abbiamo decretato e decretiamo:

 

Articolo I°

 

E’ approvata l’ordinanza pronunciata dal Prefetto R. Commissario Ripartitore dei demani comunali addì 10 agosto 1914, omologata conciliazione fra il Comune di Capri e il Sig. Tedesco Enrico fu

 

Giuseppe, per la legittimazione di are 57.10 da lui occupate nel demanio comunale in contrada Lo Capo, con il peso dell’annuo canone di £. 3.32 a favore del Comune

 

Articolo II°

In caso di Affrancazione del Canone, il capitale corrispondente dovrà essere investito in rendita pubblica intestata al Comune di Capri, con vincolo a disposizione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, per scopi consequenziali ecc.

Visti i R. Decreti 3 dicembre 1808; 10 marzo 1810, l’art. 51 delle istruzioni 3 luglio 1861 e la circolare 30 novembre 1901 del Ministero dell’Agricoltura, Industrie e Commercio

SINTESIIl Signor Tedesco Enrico di Giuseppe, allorchè rilasciarono l’appezzamento di Ettari 1.64.42, non tennero presente la confinazione, e che all’atto del distacco effettivo è risultato che erroneamente furono comprese in tale estensione are 57,10 di terreno coltivato e migliorato, laddove erasi ritenuto trattasi di terreno rimasto incolto e senza migliorie si è proceduti alla omologazione verbale del 8 Aprile 1913 dell’agente demaniale Raffaele D’Ambrosio, Visto la deliberazione del 2 Giugno 1914 del Consiglio Comunale di Capri, che esprime parere favorevole.

Considerato l’obbligo del canone di Lire 3.32 e la somma di lire 19.32 per frutti indebitamente percepiti e tutte le spese di verifica e atti di legittimazione, nonché il pagamento del tributi fondiari

Visti i R. Decreti 3 dicembre 1808; 10 marzo 1810, l’art. 51 delle istruzioni 3 luglio 1861 e la circolare 30 novembre 1901 del Ministero dell’Agricoltura, Industrie e Commercio del 30.11.1901

 

O R D I N A

 

I° L’omologato verbale 8 aprile1913 dell’agente demaniale Ing. Raffaele D’Ambrosio per la legittimazione a favore dei Sig.Tedesco Enrico di Giuseppe di are 57.10 di demanio comunale in contrada Lo Capo comprese nella partita n. 17 del ruolo che fu omologato con l’ordinanza 21 Marzo 1911

II° SINTESIIl Sig. Tedesco Enrico è riconosciuto legittimo proprietario della quota concessa

a) di pagare al 15 Agosto di ogni anno a cominciare dal 1913 il canone di £. 5.96;

b) di pagare in una sola volta £. 35.76 per i frutti indebitamente percepiti;

c) di pagare il tributo fondiario gravante sul fondo segnato ai numeri 99 e 152 del folgio VI° del catasto nuovo;

d) di pagare le spese tutte del presente ruolo ecc.;

e) di migliorare sempre più la zona concessa.

III° In conseguenza di detta legittimazione la partita n. 17 del ruolo di conciliazione per bonario rilascio, omologato con l’ordinanza 21 marzo 1911 viene modificata nel senso che il terreno rilasciato anziché di Ettari 1.64.42 è di ettari 1.07.32 - .

 

4. INVITO A COMPARIRE

L’AGENTE DEMANIALE

Del Comune di Capri

Invita per la 2° volta i sottoscritti individui occupatori di terreni demaniali di questo comune in contrada diverse a comparire personalmente o a mezzo dei mandatari speciali avanti di lui, nel locale di sue udienze, sito in questa casa comunale il giorno 11 gennaio 1911 alle ore 9.00 con la continuazione, onde essere intesi in affari demaniali e procedere all’esperimento di conciliazione voluto dalla legge.

Mancando si procederà in loro contumacia

Persone da citare :

  1. D’Adelsward Giacomo fu Ascel

  2. Salvia Andrea fu Giovanni

  3. Salvia Giovanni fu Giuseppe

  4. Salvia Enrico ^

  5. Salvia Teodoro ^

  6. Salvia Maria ^

  7. Salvia Giulia ^

  8. Salvia Maria fu Antonio

  9. Salvia Michele fu Sebastiano

  10. Andreus William Page

  11. Salvia Rosa fu Angelomaria

  12. Salvia Anna fu Pasquale

  13. Corrotta Carmela di Antonio

  14. Salvia Matilde fu Luigi

  15. Salvia Concetta ^

  16. Salvia Costantino ^

  17. Salvia Giovanni ^

  18. Salvia Maria ^

  19. Salvia Assunta ^

  20. Salvia Costanza ^

  21. Salvia Luigi fu Sebastiano 

  22. Salvia Maria ^

  23. Salvia Pasquale ^

  24. Russo Carmine fu Ciro

  25. Iodice Filippo fu Pasquale

  26. Iodice Maria ^

  27. Iodice Costanza ^

  28. Iodice Margherita ^

  29. Salvia Costantina fu Luigi

  30. Salvia Michele ^

  31. Salvia Maria fu Antonio

  32. Salvia Pasquale fu Filippo

  33. Salvia Raffaele ^

  34. Salvia Francesco ^

  35. Salvia Salvatore ^

  36. Salvia Giovanni ^

  37. Salvia Costanzo fu Filippo

  38. Rosetti Paolo di Ferrante

  39. Rosetti Gino ^

  40. Cerrotta Michele fu Giovanni

  41. Vuotto Pasquale fu Emanuele

  42. De Maria Giovanni di Michele

  43. De Maria Raffaele ^

  44. De Maria Antonio ^

  45. De Maria Anna ^

  46. De Maria Maria ^

  47. De Maria Luisa ^

  48. De Maria Concetta ^

  49. Iodice Concetta fu Vincenzo

  50. Iodice Umberto ^

  51. Iodice Assunta ^

  52. Iodice Costanzo ^

  53. Iodice Pasqualina ^

 

Lì 23 dicembre 1910

L’Agente Demaniale

Raffaele D’Ambrosio

Il messo comunale del Comune di Capri certifica di aver notificato il dietro scritto invito alle parsone in esso indicate mediante copie consegnate nei loro domicili nelle mani di persone familiari

Capri 2 Gennaio 1911

Il Messo Comunale

Domenico Strina

Visto il Sindaco

Michele Pagano

Il primo invito è del 26 Settembre 1910 – notificato il 9 Ottobre 1910 vi erano chiamate 43 persone tra cui anche il Conte Fersen.

 

Questa relazione preliminare è stata chiusa da Orazio Giordano il giorno 23 Settembre 2005

 

Si allega alla presente :

 

1. Primo ruolo di legittimazione di possesso;

2. Secondo ruolo di legittimazione di possesso;

3. Relazione N. 2;

4. Relazione N. 3;

4. Relazione N. 4 e tutti i suoi allegati.

 

Capri, 23 Settembre 2005

1Moggia antichi corrisponde a m2 3664,86 ed ogni Moggia antica corrisponde a 900 passi quadrati, si ricorda che per antico si intende tutto quello avvenuto prima del 1800

1Moggia antichi corrisponde a m2 3664,86 ed ogni Moggia antica corrisponde a 900 passi quadrati, si ricorda che per antico si intende tutto quello avvenuto prima del 1800

Inserito da: Usi Civici Orazio Giordano anno 2005
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