QUALI BENI NON RIENTRANO NELLA COMUNIONE DEI CONIUGI
Quali beni entrano nella comunione dei coniugi?
Fanno parte della comunione i seguenti beni e diritti:
- 1- tutti i beni ed i diritti acquistati dai coniugi durante il matrimonio (salvo alcune eccezioni di cui parleremo a breve). Non è necessario che l’acquisto sia avvenuto congiuntamente: rientrano infatti nella comunione anche i beni che siano stati acquistati separatamente. Si pensi al caso in cui il marito si rechi un giorno ad una concessionaria e acquisti un’auto, firmando il contratto senza la presenza della moglie: detto bene rientrerà comunque nella comunione. Stesso discorso vale anche per l’acquisto di una casa o di altro immobile;
- i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi. I frutti si devono essere formati dopo il matrimonio. Si pensi al caso di un appartamento di proprietà esclusiva di uno dei due coniugi perché già acquistato prima delle nozze: i canoni di locazione percepiti, invece, dopo il matrimonio entrano in comunione;
- i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi. Si pensi al caso in cui il marito eserciti un’azienda da prima il matrimonio. Questa resta nella sua titolarità, ma il reddito prodotto dall’attività commerciale entra nella comunione;
- le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Nei primi due casi appena indicati, i beni entrano subito in comunione; negli ultimi due invece vi entrano solo eventualmente allo scioglimento della comunione. In buona sostanza, al momento della separazione della coppia, bisognerà valutare, per esempio, quanto è presente nel conto corrente della ditta individuale dell’imprenditore, che andrà diviso con la moglie. - Quali beni non entrano nella comunione dei beni?
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Non entrano nella comunione legale i seguenti beni (per i dettagli vedi più avanti): i beni che, prima del matrimonio, erano di proprietà del coniuge (o sui quali aveva un altro diritto reale come per esempio una servitù o un usufrutto);
- i beni ottenuti, anche dopo il matrimonio, con donazioni o eredità, salvo che nell’atto di liberalità o nel testamento venga specificato che essi sono attribuiti a entrambi i coniugi in comunione;
- i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori (si pensi ai capi di abbigliamento);
- i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge (si pensi a una borsa o a un computer), tranne quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione;
- i soldi ottenuti a titolo di risarcimento danni nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
- i beni comprati con il denaro derivante dalla vendita dei beni appena elencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.
- Come escludere dalla comunione un bene acquistato dopo il matrimonio?
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È possibile acquistare un bene dopo il matrimonio e prevedere che esso sia escluso dalla comunione. Ciò può valere per qualsiasi tipo di bene, mobile o immobile. A tal fine è necessario che:
- detta esclusione del bene dalla comunione venga menzionata espressamente nell’atto di acquisto;
- all’atto di acquisto partecipi anche l’altro coniuge, non ovviamente in qualità di acquirente, ma solo per prendere atto dell’esclusione del bene dalla comunione. Così, per esempio, la moglie può acquistare un’abitazione non inserendola nella comunione legale, ma ciò dovrà risultare nell’atto notarile che il marito dovrà comunque firmare.
- Beni acquistati dopo il matrimonio
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I beni acquistati durante il matrimonio, anche separatamente, da ciascuno dei coniugi ricadono in comunione.
I beni acquistati da un coniuge a titolo gratuito, per successione o donazione, non ricadono nella comunione, salvo che nell’atto di donazione o nel testamento, non sia specificatamente indicato come beneficiario la comunione; tali beni sono personali del coniuge beneficiario anche se l’acquisto avviene durante il matrimonio. Fra i diritti acquistati gratuitamente può rientrare anche quello di godimento di un bene concesso tramite un comodato.
Beni acquistati dopo il matrimonio con denaro personale
Quanto acquistato durante il matrimonio rientra nella comunione anche se l’acquisto è effettuato con denaro proveniente dall’attività lavorativa di uno dei coniugi.
Beni acquistati prima del matrimonio
Abbiamo detto che i beni acquistati prima del matrimonio, e di cui pertanto il soggetto era già proprietario, sono personali e non ricadono in comunione.
Si tratta non solo dei beni in proprietà ma anche dei diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione). Ciò vale anche per il denaro posseduto prima del matrimonio che rimane personale: si pensi al saldo di un conto corrente non speso prima delle nozze.
Se il coniuge ha, prima del matrimonio, concluso un contratto preliminare di acquisto di un bene e concluso il definitivo dopo il matrimonio, il bene dovrebbe considerarsi comunque personale in quanto adempimento del preliminare già concluso.
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Diversamente, se il denaro utilizzato per l’acquisto proviene dal trasferimento di beni personali, non rientra nella comunione a condizione che:
- nel caso di beni o diritti aventi ad oggetto immobili o beni mobili registrati, l’esclusione dalla comunione risulti dall’atto e all’atto partecipi anche l’altro coniuge;
- nel caso di beni diversi dai precedenti, nell’atto di acquisto il coniuge dichiari espressamente che il bene è comprato con il ricavato della vendita di beni personali.
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Non rientrano nella comunione i beni utili all’attività professionale in senso stretto (quale quella dell’avvocato, del medico, ecc.) che quella di lavoro subordinato.
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I beni di uso personale che non rientrano nella comunione
Non entrano in comunione i beni acquistati dopo il matrimonio ma di uso strettamente personale; si tratta, ad esempio, del vestiario e degli accessori, come anche dei beni utilizzati per gli interessi e svaghi personali (hobby).
È irrilevante il valore del bene (anche rispetto alle condizioni economiche della famiglia). Per cui non rientra nella comunione una borsa firmata particolarmente costosa. Diverso il discorso per pellicce e gioielli che hanno – oltre lo scopo cui sono destinati – anche rilevanti fini e valori economici, e pertanto vanno ritenuti ricadenti nella comunione.
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Beni acquistati con usucapione
I beni acquistati per usucapione da uno dei due coniugi rientrano nella comunione a condizione che l’effetto dell’acquisto si realizzi durante il matrimonio. Per maggiori informazioni leggi l’articolo: “I beni avuto con usucapione rientrano nella comunione?”.
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Beni acquistati per attività professionale
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Non rientrano nella comunione i beni utili all’attività professionale in senso stretto (quale quella dell’avvocato, del medico, ecc.) che quella di lavoro subordinato.
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