Fattura elettronica 2019, alcuni chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

mercoledì 12 dicembre 2018 Nessun commento
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Fattura elettronica 2019, alcuni chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con il 1° luglio 2019 cambiano le cose sul fronte della fattura elettronica. Nel mirino il termine di emissione e il regime delle sanzioni applicate in caso di invio tardivo al SdI.

Dopo i sei mesi di moratoria, arrivano importanti cambiamenti per la fattura elettronica. A partire dal 1° luglio 2019 la fattura elettronica dovrà essere emessa entro il termine di 12 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni e scatteranno le sanzioni in caso di invio in ritardo.

Per quanto riguarda il termine per l’emissione della fattura elettronica, a partire dal mese di luglio la fattura elettronica dovrà essere emessa entro il termine di 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. Un emendamento al decreto crescitaapprovato in sede di conversione ha allungato il termine da 10 a 12 giorni.

Per quanto riguarda le sanzioni in caso di emissione tardiva, bisogna ricordare quanto previsto dal decreto legge fiscale collegato alla Manovra 2019. Al comma 1 dell’articolo 10 (Disposizioni di semplificazione per l’avvio della fatturazione elettronica), integrando quanto disposto dall’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il decreto fiscale ha disposto che: “Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti: a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100; b) si applicano con riduzione dell’80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo. Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019”.

Nel dettaglio, le sanzioni richiamate dal decreto legislativo n. 127/2015 sono quelle previste dall’articolo 6 del Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 che, tra l’altro, prevedono nel caso di violazione degli obblighi di documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva una sanzione amministrativa compresa tra il 90 ed il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato.

Se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione va da 250 euro a 2.000 euro. Fino al 30 giugno il periodo di moratoria ha consentito ai titolari di partita Iva di sfuggire alle sanzioni per tardiva fatturazione, con l’emissione entro il termine di liquidazione dell’imposta, oppure di beneficiare della riduzione al 20% nel caso di emissione entro la liquidazione del periodo successivo. Per i contribuenti con liquidazione Iva mensile il periodo di moratoria terminerà il prossimo 30 settembre.

Dal 2019 anche i professionisti saranno obbligati ad emettere fatture elettroniche anche ai cittadini senza partita Iva. Come spiegato dall’Agenzia delle Entrate nelle Faq pubblicate in merito, in base a quanto sancito dall’art. 1 del d.Lgs. n. 127/15, l’operatore Iva residente o stabilito è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia.

Tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo Pec (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio).

Gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l’obbligo di emettere le fatture elettroniche; di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la Pec ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.

Per quanto riguarda le fatture ricevute da un soggetto passivo Iva che rientra nel regime forfettario o di vantaggio a partire dal 1° gennaio 2019 non sussisterà più l’obbligo di comunicazione “spesometro”.

Fattura elettronica 2019, la guida dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione una guida, scaricabile in formato Pdf, in cui vengono specificate le regole definite nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 pubblicato sul sito internet della stessa Agenzia delle Entrate.

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