Fondo garanzia prima casa, come funziona

mercoledì 12 dicembre 2018 Nessun commento
Inserito in: Norme & Fisco
Fondo garanzia prima casa, come funziona

Il Fondo rilascia garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50% della quota capitale su mutui ipotecari o su portafogli di mutui connessi all’acquisto e a interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di immobili adibiti ad abitazione principale.

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari erogati da banche o intermediari finanziari:

  • di ammontare non superiore a 250.000 euro;
  • destinati all’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale, anche con accollo da frazionamento, non rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 o con caratteristiche di lusso, e a interventi di acquisto e ristrutturazione ed accrescimento dell’efficienza energetica.

I soggetti finanziatori si impegnano a non richiedere ai mutuatari garanzie aggiuntive non assicurative, nel rispetto dei limiti consentiti dalla legislazione vigente, oltre all’ipoteca sull’immobile. Per l’accesso alla garanzia del Fondo non sono previsti limiti di reddito dei mutuatari.

All’atto di ammissione della garanzia, in presenza di più domande pervenute nella stessa giornata, il gestore del Fondo attribuisce priorità ai mutui erogati a:

  • giovani coppie – nuclei familiari costituiti da almeno due anni, coniugati o conviventi more uxorio, con uno dei componenti con età inferiore ai trentacinque anni;
  • nucleo monogenitoriale con figli minori – persona singola non coniugata, separata, divorziata o vedova con almeno un figlio convivente minore;
  • giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all’articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
  • conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari.

Per i mutui ai quali sia stata assegnata priorità, il limite massimo del tasso effettivo globale (Teg) applicabile ai mutui è stato posto pari al tasso effettivo globale medio sui mutui, rilevato dalla pubblicazione trimestrale del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.

Le banche e gli intermediari finanziari che aderiscono all’iniziativa possono adottare, a tutela dei mutuatari che presentino difficoltà nel pagamento delle rate del mutuo, la sospensione dei pagamenti delle rate e/o le altre misure facoltative indicate nel modulo di adesione, allegato al presente atto.

L’elenco delle banche aderenti è disponibile presso il sito internet del gestore del fondo Consap Spa. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad assicurare la piena operatività della propria adesione all’iniziativa del Fondo entro 30 giorni lavorativi dalla trasmissione del modulo, a condizione che il Manuale d’uso sia stato emanato da almeno 30 giorni lavorativi.

Inserito da: Idealista
Tags:

Lascia un Commento

Benvenuto! Clicca su uno dei nostri assistenti per inviare un messaggio, vi risponderanno il prima possibile.

Chat via WhatsApp