Ecobonus 110%: fino al 2022 e per la seconda casa nel decreto rilancio

mercoledė 10 giugno 2020 Nessun commento
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Ecobonus 110%: fino al 2022 e per la seconda casa nel decreto rilancio

Ecobonus 110 per la seconda casa

L'ecobonus 110% sarà valido per la seconda casa sempre e quando si tratti di seconde case non di lusso. Il bonus 110 per cento comporterà una detrazione del 110% nel caso di interventi che riguardino condomini, ma anche villette unifamiliari, senza la distinzione presente nella prima versione del decreto sull'ecobonus 110.

Secondo le ultime novità del decreto rilancio sull'ecobonus 110% la detrazione per i lavori di ristrutturazione sarabbe esta anche agli impianti sportivi e agli alberghi. 

 Come funziona il bonus 110%

Vediamo come funziona il bonus 110 per cento o bonus 110% Secondo l'emendamento sull'ecobonus, il bonus 110 si applicherà a tutte le spese sostenute dal 1º luglio 2020 al 31 dicembre 2022 da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

La detrazione del 110% sui lavori di ristrutturazione si applicherà a prime e seconde case dei contribuenti, purché non si tratti di case di lusso, ville, castelli ovvero quei beni classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

Beneficiari dell'ecobonus al 110 per cento

Ma quali saranno i beneficiari dell'ecobonus al 110 per cento secondo le novità sul superbonus per le ristrutturazioni contenute nell'emendamento al decreto rilancio?

Beneficiari dell'ecobonus al 110 per cento saranno

  •  le prime e seconde case unifamiliari e i condomini
  • le strutture turistiche (come alberghi e residence a condizione che i proprietari siano gestori dell'attività),
  • gli enti non commerciali, compresi quelli appartenenti al terzo settore e quelli religiosi,
  • gli immobli adibiti all'attività di scuola paritaria d'infanzia non profit,
  • i beni provenienti da patrimoni immobiliari dismessi da società a partecipazione pubblica e quelli di associazioni e società sportive dilettanti.

Ecobonus 110 per i climatizzatori

L'ecobonus 110 prevede che la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistente con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore potranno essere effettuati su tutti gli edifici che non siano condomini. Inoltre la detrazione 110% per questi lavori dell'ecobonus potrebbero avere un limite di spesa di 30 mila euro per ogni unità immobiliare.

Inserito da: Il Sole 24 Ore
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