Nuove regole per gli affitti brevi
Come già accennato, la nuova disciplina fiscale per le “locazioni brevi” si applica ai contratti di affitto di immobili a uso abitativo, situati in Italia, di durata non superiore a 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.
Sono interessati alle nuove regole anche i contratti che prevedono la prestazione di servizi accessori, quali, per esempio, la fornitura di biancheria, la pulizia dei locali, la concessione dell’utilizzo delle utenze telefoniche o del wi-fi.
Non vi rientrano, invece, i contratti con i quali il locatore, oltre a mettere a disposizione l’immobile, fornisce altre prestazioni aggiuntive come per esempio, il servizio di colazione o la somministrazione di alimenti e bevande e la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche.
Da notare inoltre, che lo stesso tipo di regime si applica anche alle sublocazioni, ai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario che hanno per oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi, e ai contratti di locazione di singole stanze di un’abitazione.
Cedolare secca: aliquota al 21%
Ai redditi derivanti appunto dai contratti di locazione breve stipulati a partire dal 1 giugno 2017 si potrà applicare, su scelta del locatore, un’imposta sostitutiva, ossia la cosiddetta cedolare secca, con un’aliquota unica fissata al 21%.
In questo modo il proprietario dell’immobile può scegliere quindi di assoggettare il reddito che ricava dall’affitto a un’imposta che sostituisce l’Irpef, le relative addizionali e, se il contratto viene registrato, anche le imposte di registro e di bollo.
Attenzione però, perché l’aliquota del 21% va applicata sull’intero importo del canone indicato nel contratto, senza considerare cioè l’abbattimento forfettario del 5% previsto invece nel regime di tassazione ordinaria dei canoni di locazione, cioè quelli di lunga durata.
Intermediari immobiliari e ritenute
Le nuove normative fiscali sugli affitti brevi prevedono poi nuovi adempimenti anche in capo agli intermediari immobiliari, ossia alle agenzie che possono fare da collegamento tra proprietari e affittuari.
In sostanza, gli intermediari in questione dovranno innanzitutto comunicare all’Agenzia delle entrate i dati dei contratti di locazione breve stipulati a partire dal 1° giugno 2017 per il loro tramite. Inoltre, se intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni di affitto, saranno tenuti a trattenere una somma pari al 21% del canone stesso.
È bene notare che, questa aliquota del 21%, che quindi rappresenta una vera e propria ritenuta di carattere tributario, andrà applicata sull’intero importo dell’affitto e anche sulla provvigione dovuta dal locatore allo stesso intermediario.
Lascia un Commento