Abolito il Certificato di Agibilità

venerdì 3 aprile 2020 Nessun commento
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Abolito il Certificato di Agibilità

Grazie all'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, ANCI e l'UPI si è raggiunta una tappa fondamentale relativamente all'attuazione dei decreti legislativi sulla Scia unica e sulla ricognizione dei procedimenti amministrativi.

La semplificazione tramite l'introduzione di una sola modulistica "standard" valida per l'intero territorio nazionale riguarderà Scia, Cila ed anche l'agibilità. Per le Regioni c'è tempo fino al prossimo 20 giugno per decidere se mantenere la modulistica oppure apportarvi modifiche, ma, in ogni caso, l'adeguamento dovrà avvenire entro il prossimo 30 giugno.

Per quanto riguarda il certificato di agibilità, questo verrà sostituito dalla segnalazione certificata per l'agibilità, come previsto dal d.lgs. n. 222/2016. La regolamentazione precedente imponeva che, dopo aver presentato la necessaria documentazione (impiantistica, strutturale e catastale), sull'agibilità dell'immobile dovesse pronunciarsi il Comune rilasciando un apposito attestato.

La segnalazione certificata per l'agibilità

La segnalazione certificata di agibilità dovrà essere presentata entro 15 giorni dalla comunicazione di fine lavori e corredata da tutta la documentazione impiantistica, strutturale e catastale inerente l'immobile. L'obbligato a presentare la segnalazione che non rispetta l'iter procedimentale rischia sanzioni amministrative tra i 77 a 464 euro. 

La segnalazione potrà inoltre riguardare anche l'agibilità parziale degli edifici singoli, oppure parti della costruzione funzionalmente autonome oppure singole unità immobiliari. 

Oltre all'attestazione e del direttore dei lavori o, in mancanza, del professionista abilitato che si occupa della sussistenza delle condizioni necessarie, la segnalazione certificata di agibilità dovrà essere corredata anche dal certificato di collaudo statico il quale, tuttavia, potrà essere sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori in caso di interventi minori
Inoltre, andranno indicati gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale che vanno a sostituire la precedente richiesta di accatastamento dell'edificio.

La documentazione

Oltre all'attestazione e del direttore dei lavori o, in mancanza, del professionista abilitato che si occupa della sussistenza delle condizioni necessarie, la segnalazione certificata di agibilità dovrà essere corredata anche dal certificato di collaudo statico il quale, tuttavia, potrà essere sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori in caso di interventi minori
Inoltre, andranno indicati gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale che vanno a sostituire la precedente richiesta di accatastamento dell'edificio.

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